Cassation court orders remand to integrate missing partner's participation due to unitary tax assessment principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a remand to the lower tribunal to integrate the missing participation of partner Natalina Mauro in the tax litigation. Although the tax authority argued for dismissal based on the appeal annulling the contested acts, the court emphasized the unitary nature of tax assessments for partnerships. Consequently, the judgment was set aside to ensure all partners are present, as the absence of one partner renders the proceeding null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 t.u.i.r.; Art. 14 d.lgs. n. 546/1992: The unitary nature of tax assessments for partnerships requires all partners to be parties to the proceeding; absence of a necessary co-litigant renders the judgment null and void.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5189/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro HOSTERIETTA DI MARIO BORGHINI C SNC, BORGHINI MARIO, BORGHINI MARCO, BERGAMINI MARIANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato IORIO ANTONIO (RIONTN65C22D708I), rappresentati e difesi dagli avvocati LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P), LAZZERI CLAUDIA (LZZCLD71L59H501Z); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n. 3924/2015 depositata il 17/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE. La Hostarietta snc di Mario Borghini C. e i soci illimitatamente responsabili Mario Borghini, Mariangela Bergamini, Marco Borghini e Natalina Mauro, hanno proposto ricorsi contro gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per IRPEF, IVA e IRAP relative al 2008 e nei confronti dei soci in relazione ai maggiori redditi derivanti dalla quota di partecipazione nella società, ricorsi che la CTP di Como ha parzialmente accolto.
I contribuenti hanno proposto appello e la CTR Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha annullato integralmente gli atti impugnati. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, nei confronti della società e dei soci Mario Borghini, Mariangela Bergamini e Marco Borghini, affidandosi a cinque motivi, illustrati con memoria. Hanno resistito con controricorso società e soci che hanno a loro volta depositato memoria. CONSIDERATO CHE In data 3.6.2019 la società e i soci controricorrenti hanno depositato domande di adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con allegate quietanze di versamento della prima rata, chiedendo la sospensione del giudizio sino al 31.12.2020.
Successivamente, con la memoria depositata il 25.10.2023 hanno chiesto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 comma 13 cit. non essendo stata presentata istanza di trattazione né notificato atto di diniego da parte dell’Amministrazione entro i termini previsti. Ricorre, peraltro, un difetto di contraddittorio in quanto la sentenza d’appello impugnata indicava tra i soci della Hosterietta snc di Mario Borghini e C. anche Natalina Mauro, che era costituita in giudizio ma a cui non è stato notificato il ricorso per cassazione. Viene in rilievo il consolidato principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 t.u.i.r. e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. sez. un. n. 14815 del 2008;
Cass. n. 15116 del 2018). Conseguentemente, deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo concedendo termine per l’integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c. ne confronti di Natalina Mauro.
P.Q.M.
dispone, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Natalina Mauro concedendo termine di giorni sessanta dalla comunicazione