Italian Court dismisses tax appeal regarding extinguished litigation due to automatic procedural termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax appeal dismissed, ruling that the underlying litigation had already extinguished by operation of law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural extinction, leaving the appellant without a viable path to contest the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; When a tax dispute is automatically listed for extinction under the new procedural framework, the litigation terminates by operation of law, barring further appeals unless specific conditions for hearing fixation are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23232/2022 R.G. proposto da: SOLARDAY EUROPE SRL GIÀ BUSINESS PARTNER SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ PROV II MILANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.702/05/2022 depositata il 28/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL