Court dismisses tax agency appeal, ruling taxpayer must prove lease payment facts for VAT refund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision denying a VAT refund for financial lease payments. While the tax agency argued the lower amount recognized was sufficient, the court held that the taxpayer bears the burden of proving the actual payment of lease fees. Consequently, the lower court's reliance on mere invoice registration without proof of payment was deemed legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 commi 3 e 4 d.P.R. n.633/1972; Cass. n.9320/2023: In VAT refund disputes concerning financial lease payments, the burden of proof rests on the taxpayer to substantiate the actual payment of fees, not merely the registration of invoices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22382/2021 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro LAIMIMMOBILIARE S. R . L . IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Elio Cocorullo ( PEC : eliococorullo @ avvocati napoli . legalmail.it ), domici- liatapresso la Cancelleria della Corte di cassazione ; Oggetto:rimborsocredito IVA- eccedenza d’impo- sta– canoni locazione fi- nanziaria –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania,n.1425/10/2021 depositata il 15 febbraio 20 21 , non no- tificata.
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 gennaio 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- paniaè stato rigettato l’appello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate avversola sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Na- polin. 1 2069 / 41 /201 9 la quale aveva accolto il ricorso della società LAIMImmobiliare S.r.l. avente ad oggetto il diniego di rimborso IVA 2017n. 169708 relativo ad eccedenza d’imposta detraibile, ai sensi dell’art.30 commi 3 e 4 d.P.R. n.633/1972. 2.Il giudice di appello in via preliminare rigettava la prospettazione diviolazione del divieto di ius novorum , in quanto la questione della mancataprova del diritto al rimborso IVA per eccedenza d’imposta detraibilenon introduceva un fatto nuovo nel giudizio. 2.1.Nel merito, riteneva infondato il gravame, in primo luogo perché peril principio di cartolarità ai fini della detrazione IVA era la fattura a far fede, tranne che nelle ipotesi di operazioni inesistenti e nella fattispeciein cui le fatture erano state regola r mente ricevute e regi- stratecon conseguente legittimità della detrazione d’imposta e della richiestadi rimborso .
In secondo luogo, era possibile chiedere il rim- borsoanche dell’eccedenza IVA versata in relazione al canone di lo- cazionefinanziaria dell’immobile in leasing, come nel caso concreto.
3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato a due motivi, cui replica la contri- buentecon controricorso . Consideratoche:4.Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe in astrattostatuito nel senso della rimborsabilità dei canoni di leasing, matale questione non sarebbe mai stata oggetto del contendere. In particolare , l’Amministrazione finanziaria non aveva negato la rimborsabilità,e aveva riconosciuto il rimborso, derivante dal paga- mentodei canoni di leasing, ma in misura inferiore a quella richie- sta.
5. Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applica- zione degli art t . 3, 6, 19, 30 del d.P.R. n.633/1972, in combinato dispostocon l’art.2697 cod. civ.. 6.Il secondo motivo , più liquido, va esaminato in via prioritaria ed èfondato, con assorbimento del primo. 6.1.Nelle controversie concernenti il rimborso IVA, grava sul richie- dente,che riveste nel processo la qualità di attore in senso sostan- ziale,l’onere di allegare e provare i fatti a fondamento della richie- sta,non essendo sufficiente a tal fine la sola indicazione del credito nelladichiarazione ( Cass. n.9320/2023;
Cass. n.23031/2017; Cass.n.23042/2015;Cass. n. 8427/2012) . Da tale premessa maggiore discende che le argomentazioni con le qualil’Amministrazione finanziaria nega la sussistenza dei presup- postiper l’esercizio del diritto al rimborso, o la qualificazione ad essi attribuita,costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna pre- clusione processuale (Cass. n.1906/2020; Cass. Sez. U.n.1518/2016)e la contestazione può intervenire anche allorquando sianoscaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta (Cass.
Sez. U.n.21765/2021). 6.2.Orbene, nel caso in esame i n conformità alla giurisprudenza di legittimitàin materia di rimborso di canoni di locazione finanziaria (Cass.n.22959/2018), l ’ Agenzia non ha escluso il diritto al rimborso inrelazione alla dichiarazione IVA presentata per il 2017 dalla con- tribuente, nella quale ha chiesto il rimborso del credito d’imposta neilimiti di euro 110.000, in relazione ad un contratto di locazione finanziariastipulato tra la società e il Mediocredito Italiano, bensì lo halo ha riconosciuto limitatamente all’importo di euro 46.190 , ossia nellamisura in cui è stato ritenuto provato l’effettivo pagamento dei canonidi locazione . 6.2.A fronte della contestazione dell’Agenzia rivolta al contribuente delmancato pagamento di parte dei canoni di locazione finanziaria, errala CTR a ritenere sufficiente la mera indicazione delle fatture registrate,dal momento che in materia di rimborso grava sul con- tribuentel’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega iltrattamento impositivo rivendicato nella domanda al fine ottenere ilcompleto rimborso , trattandosi di fatti costitutivi dell’esistenza del creditoIVA.
7. L’accoglimento de l secondo motiv o determina l’assorbimento dellaprima censura e la sentenza impugnata va cassata sotto l’in- dicatoprofilo, con rinvio al giudice del merito, in diversa composi- zione,oltre che per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i l secondo motiv o di ricorso, assorbit o il primo ; cassala sentenza impugnata , in relazione al motivo accolto, e rin- via,anche per l a det