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Ordinanza Interlocutoria — n. 3616/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal until 2027 due to successful application of new tax amnesty payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3616/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted an interlocutory order suspending the tax appeal until November 30, 2027. The taxpayer, Claudio Fontana, successfully applied for a tax amnesty payment plan under the new legislation, with the first installment already paid. The court suspended the proceedings because the law mandates that the judgment remains pending until the final payment of the debt is completed.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022; The court must suspend the tax proceeding until the effective completion of the tax amnesty payment plan and the production of proof documents within the same proceeding.

Parole chiave

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tax amnesty suspension payment plan installment tax appeal stay amendment 197 2022 tax debt extinguishment assistenza amministrativa fiscale internazionale sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022
119 del 2018, avverso la quale ha proposto impugnazione, ha quindi depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 18182 del 7.6.2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Claudio Fontana, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti Francesco Moschetti del Foro di Padova, e Francesco d’Ayala Valva, che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del secondo difensore, al viale Parioli n. 43 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1602, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 30.9.2014, e pubblicata il 20.10.2014; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irpef 2006 - Avviso di accertamento - Adesione a normativa condonistica- Istanza di sospensione del giudizio -Art. 1, comma 236, legge 197/2022.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 21.12.2011 a Fontana Claudio l’avviso di accertamento recante n. T6501MU03935/2011, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2006, in conseguenza del reddito di partecipazione alla Vimos Spa, di cui era socio al 90%, società di capitali avente ristretta base partecipativa attiva nel commercio delle pelli, cui era contestato di avere concluso operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti con partners esteri, negandosi la deducibilità di costi per l’ammontare di Euro 9.689.090,00. Il maggior reddito di partecipazione conseguito e non dichiarato comportava la richiesta nei confronti dell’odierno ricorrente di maggiori tributi per l’importo di Euro 632.032,00.

2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, contestando innanzitutto l’inesistenza di operazioni commerciali stipulate dalla società che abbiano comportato un’evasione fiscale. La CTP, osservato che l’avviso di accertamento pregiudicante, emesso nei confronti della società, era stato annullato, accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava anche l’atto impositivo notificato a quest’ultimo.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, riproponendo le proprie contestazioni. La CTR osservava che, in riforma della decisione di primo grado, in sede di appello era stata affermata la piena validità ed efficacia dell’accertamento eseguito nei confronti della società. In conseguenza il giudice del gravame sanciva l’efficacia e validità anche dell’accertamento di un maggior reddito di partecipazione conseguito dal socio.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Claudio Fontana, affidandosi a sette strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. In prossimità dell’udienza di trattazione il contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Ricordato che, in relazione (anche) all’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 emesso nei confronti della Vimos Spa, questa Corte regolatrice ha già pronunciato con sentenza 7.6.2022, n. 18182, occorre rilevare che non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

Claudio Fontana, infatti, a seguito della reiezione da parte dell’Amministrazione finanziaria di istanza di condono proposta ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, avverso la quale ha proposto impugnazione, ha quindi depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 167 del 2022.

2. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 17.4.2023, ed è stata registrata con prot. W-2023041705427024, e la competente Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto alla stima degli oneri, fissati in complessivi Euro 982.706,96, prevedendosi il pagamento del debito in 18 rate. 2.1. Il contribuente ha quindi assicurato prova di aver provveduto al pagamento della prima rata, di importo pari ad Euro 101.647,27, come richiesto dall’Ader.

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, deve pertanto essere dichiarata la sospensione del giudizio fino al 30.11.2027, data prevista per il versamento dell’ultima rata, occorrendo solo ricordare che, ai sensi della normativa da ultimo richiamata, “l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie l’istanza proposta da Fontana Claudio,