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Decreto — n. 3607/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3607/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3607/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 6896/2016proposto da: MARIUCCI MANLIO,rappresentato e difes o dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliato presso il Prof. Avv. E. Tonelli in Roma, Piazza Barberini n. 12; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Umbria n. 509/1/2015, depositata il 6 ottobre 2015. Visto l’atto depositato in cancelleria il7 dicembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3607/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 6896/2016proposto da: MARIUCCI MANLIO,rappresentato e difes o dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliato presso il Prof. Avv. E. Tonelli in Roma, Piazza Barberini n. 12; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Umbria n. 509/1/2015, depositata il 6 ottobre 2015. Visto l’atto depositato in cancelleria il7 dicembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il7 dicembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 6896/2016proposto da: MARIUCCI MANLIO,rappresentato e difes o dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliato presso il Prof. Avv. E. Tonelli in Roma, Piazza Barberini n. 12; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Umbria n. 509/1/2015, depositata il 6 ottobre 2015. Visto l’atto depositato in cancelleria il7 dicembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/02/2024 Il Pres