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Sentenza — n. 3557/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent payment and settlement of tax debt extinguishing interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3557/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had subsequently paid the tax debt and settled the related payment orders. Although the tax authority had previously lost on the substantive appeal, the appellant's later payment extinguished their legal interest in continuing the litigation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked standing and could not proceed to a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 3 d.l. n. 193 del 2016; Cass. n. 31732 del 2018: A subsequent payment and settlement of tax debt extinguishes the appellant's interest in the litigation, rendering the cassation appeal inadmissible for lack of standing.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility subsequent payment effect extinguishment of interest IVA refund dispute cassation standing requirement tassazione dell'IVA ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 3 d.l. n. 193 del 2016
art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002
"doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31732 del 2018
Pur non potendo ritenersi prova to l’integrale pagamento del dovuto ai fini condono, tale dichiarazione è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite (Cass. n. 31732 del 2018).
Cass. n. 14782 del 2018
Cass. n. 14782 del 2018).
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21534/2016 R.G. proposto da: PAN DI VICO SRL, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA MONTE SANTO, 2, presso lo studio dell’avvocato CARLONI SIMONA (CRLSMN70E49H501Q) che larappresenta e difende; -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 813/2016 depositata il 04/05/2016. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 19/12/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l’estinzione del giudizio, non essendo comparso nessuno per le altre parti. FATTI DI CAUSA La Pan di Vico srlha impugnato l’atto di accertamento emesso per l’anno 2006 dall’Agenzia delle entrate e recante recupero di IVA indebitamente detratta su una operazione di affitto d’azienda stipulato con la società Molipan che, secondo l’Ufficio, dissimulava una cessione d‘azienda, esente ai fini IVA. La CTP di Pisa ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, con rideterminazione delle sanzioni, Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Non ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del processo, in data 15.12.2023, il difensore della ricorrente ha comunicato che, attesa la soccombenza con riferimento alla pretesa tributaria oggetto della presente controversia, erano state notificate cartelle di pagamento e la società si era avvalsa della definizione di detti ruoli ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.l. n. 193 del 2016; ha chie sto, pertanto, « stante la carenza di interesse ad una pronuncia in ragione dell’intervenuta definizione», la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Pur non potendo ritenersi prova to l’integrale pagamento del dovuto ai fini condono, tale dichiarazione è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite (Cass. n. 31732 del 2018). Non vi è da provvedere sulle spese, non essendovi stata attività defensionale di controparte. Trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono .le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018;

Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 19/12/2023. Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANNI LA ROCCA