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Decreto — n. 3531/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by legislative decree regarding tax litigation time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 3531/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a legislative decree establishing time limits for tax litigation. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under the new law, with no formal denial recorded. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative decree mandates the extinction of tax litigation proceedings upon listing, the process terminates automatically without the need for a formal denial of the claim.

Parole chiave

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legislative extinction tax litigation procedure automatic process termination costs allocation rule civil procedure law concorrenza fiscale lotta agli insetti arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LAZIO n.2995/07/2021 depositata il 14/06/202,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1679/2022 R.G. proposto da: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL'ALTO LAZIO SCARL, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREICICH VIPSANIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.2995/07/2021 depositata il 14/06/202,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/02/2024 Il Presiden