Cassation court dismisses tax agency appeal due to procedural defects and lack of examination of relevant facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding Mythos Group's tax fraud. The court found that the lower tribunal had omitted the examination of crucial facts concerning the group's intentional tax evasion and incorrectly applied joint liability rules. Consequently, the appeal was rejected, and the case was remanded for a new hearing to address these procedural and substantive errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 43-bis, 43-ter D.P.R. 602/1973: The court of appeal must examine all relevant facts regarding intentional tax evasion; failure to do so or misapplication of joint liability limits constitutes grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16064/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende; –ricorrente – contro MYTHOS FIDUCIARIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE MYTHOS VALUE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DORIDE S.R.L IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimati – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., - intimata - CARTELLA DI PAGAMENTOavverso la sentenza n. 85/06/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento l'Ufficio, a seguito di una verifica fiscale che aveva coinvolto l'intero gruppo Mythos, recuperò, per gli anni 2002 e 2003, maggiori imposte in capo alla società Doride s.r.l. che del gruppo faceva parte e che aveva fraudolentemente creato un credito di imposta inesistente, del quale M y thos fiduci a ria e Mythos Value erano in parte cessionarie, come tali obbligat e in solido per il debito erariale. L’avviso era impugnato da Doride s.r.l. davanti alla CTP di Milano. Mythos fiduciaria s.r.l., cessionaria di una quota dei crediti di imposta inesistenti contestati alla Doride s.r.l., impugnava altresì la cartella n. 06820090091855154/005 emessa nei suoi confronti quale responsabile solidale con quest’ultima. Mythos Value s.p.a. impugnava la cartella n. 0692008029686204800emessa ex art. 36 - bis d.P.R. n 600 del 1973 emessa per compensazioni superiori al credito di imposta dichiarato. La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettava con sentenza n. 47/2011 del 21/02/2011.
2. Mythos Value s.p.a. impugnava la cartella di pagamento n. 06820090091855154/001 notificatale quale responsabile solidale con Doride s.r.l. per i crediti ceduti. La CTP di Milano, con sentenza 85/2011 del 21/03/2011,accoglieva in parte il ricorso, limitando la responsabilità della società alla misura del credito ceduto.
3. Riuniti gli appelli, proposti dalle società contro la prima sentenza e dalla Mythos Value s.r.l. e dall’Agenzia contro la seconda sentenza, i ricorsi contro le due sentenzeerano decisi dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale: -dichiarava inammissibile l’appello di Doride s.r.l.; -accoglieva parzialmente l’appello di Mythos fiduciaria s.p.a. contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. 06820090091855154/005,dichiarandone la responsabilità solidale nei limiti del credito ad essa ceduto da Doride s.p.a., sull’assunto che gli artt. 43-bis e 43- ter d.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi, e non si estendano all’intero importo accertato nei confronti della cedente; - acco glieva parzialmente l’appello di Myt h os Value s.r.l., anche essa cessionaria di crediti da Doride s.p.a., contro la sentenza della C.T.P. relat i va alla cartella n. 0682009009855154/001, riconoscendo non solo che la responsabilità solidale della medesima si limitasse all’importo del credito ceduto (come già statuito dalla C.T.P.) ma anche che essa non si estendesse a sanzioni e interessi, sull’assunto che gli artt. 43-bis e 43- ter d.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi; - a cco glieva l’appello di Mythos Value s.r.l. contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. 06820080296862048000 emessa per compensazioni superiori al credito dichiarato per il 2004 e al provvedimento di diniego di autotutela, per il divieto di doppia imposizione, di cui agli artt. 163 t.u.i.r. e 67 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto i crediti di imposta ceduti erano stati recuperati anche con l’altra cartella.
2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi.Sono rimaste intimate Mythos Value s.r.l., Mythos fiduciaria s.p.a. e Doride s.r.l.
3. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 13/04/2023 al cui esito è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle entrate Riscossione, subentrata a Equitalia Nord s.p.a., parte dei giudizi di merito. L’integrazione del contraddittorio è stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 8/06/2023, presso la sede della stessa e presso l’Avvocatura generale dello Stato. La causa è stata nuovamente fissata per l’adunanza del 24/01/2023. Considerato che: 1.Con il primo motivo, è dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatti rilevanti e violazione e falsa applicazione degli artt. 43- bis e 43 - ter d.P.R. 29/07/1973, n. 602, dell’art. 1292 cod. civ. e dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; secondo la ricorrente, i giudici d'appello avrebbero dovuto negare l'applicazione degli artt. 43-bis e 43-ter d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui limitano la responsabilità del cessionario del credito di imposta al solo importo del credito cedutogli, applicando invece il vincolo solidale di cui all'art. 1292 cod. civ., avuto riguardo al fatto che tutte le società del gruppo Mythos, nella specie, avevano scientemente dato corso all'evasione fiscale donde traeva origine il recupero del credito di imposta falsamente esposto, circostanze il cui esame era stato del tutto omesso.
Con il secondo motivo sono dedotti l’omesso esame di circostanze rilevanti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 t.u.i.r. e dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., lamentando che la CTR abbia del tutto omesso di esaminare la circostanza fondante l’emissione della cartella n. 06820080296862048 in sede di controllo ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi del 2004, costituita dalla utilizzazione in compensazione di un’eccedenza maggiore rispetto a quella dichiarata nell’anno precedente.
2. L’integrazione è tempestiva (ordinanza comunicata in data 12/05/2023) ma per Agenzia delle Entrate Riscossione vige la sospensione dei termini del controricorso, ex art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022 (sospensione di undici mesi dei termini che scadono tra 1/01/2023 e 31/10/2023). Inoltre, nel giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza n. 47/42/2011, riunito all’altro, Mythos Value s.p.a. era costituita con l’avv. Carlo Polito cui il ricorso non è stato notificato (Cass . 11/06/2012, n. 94409).
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, ordinando altresì alla ricorrente Agenzia delle entratela rinnovazione della notifica del ricorso a Mythos Value s.p.a