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Ordinanza — n. 3471/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to deposit the receipt notice for the cassation petition within the statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3471/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a provincial tax commission's order to pay interest. The agency argued the lower court violated civil code provisions regarding interest calculation, but the primary ground for dismissal was procedural. The court ruled that the appeal was inadmissible because the required receipt notice for the cassation petition was not deposited, and no valid request for an extension was made. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 149 c.p.c.; Art. 184-bis c.p.c.; Art. 6, comma 1, L. 890/1982: A cassation appeal is inadmissible if the receipt notice for the petition is not produced, unless the defense requests a remission of terms and proves timely application for a duplicate notice.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility receipt notice deposit service of process proof remission of terms tax interest calculation esecuzione della tassazione fiscale opposizione al precetto esecutivo azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: 1.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 149 c.p.c.
Art. 184-bis c.p.c.
civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod.
Art. 6, comma 1, L. 890/1982
civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 440
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 1283 cod. civ
civ., la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 cod. civ.
art. 1283 cod. civ
37 evocato prevede che gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producano mai interessi ai sensi dell’art. 1283 cod.
art. 149 cod. proc. civ
art. 140 cod. proc. civ
civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod.
art. 379 cod. proc. civ
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/01/2008, n. 627
Cass. 30/12/2015, n. 26108
890 del 1982, di un duplicato dell'avviso stesso ovvero dell'impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività (Cass. 30/12/2015, n. 26108).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8391/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende; –ricorrente – contro UNICREDIT S.P.A. società incorporante il Banco di Sicilia; -intimata – avverso la sentenza n. 5726 /0 4/ 201 4 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO, depositata il 7/08/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal consiglieredott.

Federico Lume. Rilevato che: Inammissibilità ricorso La CTP di Palermo, con sentenza n. 304/2012, depositata in data 5/06/2012, dichiarav a cessata la ma t eria del contendere per il rimborso richiesto, nella parte affere nte all a sort a capitale e interessi sino al 31 dicembre 2007, dichiarando dovuto in favore della ricorrente Unicredit s.p.a. l’ulteriore importo di euro 73.538,30. La medesima CTP, adita in sede di giudizio di ottemperanza dalla Unicredit s.p.a., con la sentenza oggetto di impugnazione, accoglieva il ricorso e ordinava all’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Palermo, di provvedere al pagamento della somma richiesta a rimborso più interessi fino al soddisfo, nominando commissario ad acta.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un motivo. L’Unicredit s.p.a. è rimasta intimata. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 24/01/2024. Considerato che: 1.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 cod. civ. e 37, comma 50, d.l. n. 223 del 2006 conv.in l. n. 248 del 2006, lamentando che la CTR abbia errato nel riconoscere gli interessi in sede di ottemperanza in quanto l’art. 37 evocato prevede che gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producano mai interessi ai sensi dell’art. 1283 cod. civ.; trattandosi di norma innovativa, essa aveva vigenza nell’anno 2008, anno al quale si riferiva il rimborso, interessi che non erano infatti stati riconosciuti dalla CTP nella sentenza di merito, avendo quindi i giudici dell’ottemperanza travalicato i limiti del giudicato. 2.Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedito il 18/3/2015 per il mezzo del servizio postale.Questa Corte ha già ritenuto che La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo ipresupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982 (Cass. 14/01/2008 , n. 627).

Ancora, in tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d'inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l'avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell'avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, di un duplicato dell'avviso stesso ovvero dell'impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività (Cass. 30/12/2015, n. 26108).

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dell’Unicredit rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n.