Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Banco BPM SpA, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Comune di Milano, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal for case definition results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4778/2023 R.G. proposto da : BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA SANT'ORSOLA, 4 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SURACI ROSSELLA (SRCRSL78M55H224C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANSONI GUGLIELMO (FRNGLL64T29F537J) -ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), AUTIERI MARIAROSARIA (TRAMRS63P42F205T), PELUCCHI ANNALISA (PLCNLS74L66F205T), LICCIARDO SABRINA MARIA (LCCSRN68A48C342L), LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X), BARTOLOMEO ANGELA (BRTNGL66E49F205S) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n.3034/2022 depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli oneri rifl