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Decreto — n. 3412/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 3412/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of a list by the Revenue Agency. The plaintiff argued for a reduction in proceedings, while the defendant contended the case was properly terminated. The court ruled that the procedural outcome was automatic under the specific law governing the extinction of such judgments.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the official list of extinguished proceedings automatically terminates the litigation without the need for a formal ruling, unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination Revenue Agency list procedural dismissal legislative provision procedura di tassazione fiscale sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1612/14/2022 depositata il 21/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 198, comma 1, della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27517/2022 R.G. proposto da: TUBOSYSTEM S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. CARIDDI MARIA e BASTA VINCENZO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1612/14/2022 depositata il 21/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO