Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new legislative rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following a procedural ruling by the Regional Tribunal of Lombardy. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency triggered automatic termination under Article 1, paragraphs 186 and 198, of Law No. 197/2022. Consequently, the appeal was dismissed because the substantive dispute had already concluded in the forms prescribed by the new legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 198 della legge n. 197 del 2022; When a case is inserted into the prescribed list by the Revenue Agency, the proceedings are automatically extinguished without the need for a formal denial of the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29649/2022 R.G. proposto da: FALL WINTERS S.R.L. ,rappresentata e difesa dagli Avv. RAMPININI SABINA e BELLOFIORE BRIOTTONE ALESSANDRO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1723/26/2022 depositata il 02/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARAESTINTO IL PRO