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Decreto — n. 3370/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3370/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3370/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 30036/2021proposto da: TI.GA.RO snc,in persona del legale rappresentante sig. Bottaro Antonio Roberto, il sig. BOTTARO ANTONIO ROBERTO, il sig. BERTINO GASPAREe il sig.PATTI TINDARO quali soci della società, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Anna Aversa; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 3914/02/2021, depositata il 28 aprile2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 maggio2023 con il quale i ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3370/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 30036/2021proposto da: TI.GA.RO snc,in persona del legale rappresentante sig. Bottaro Antonio Roberto, il sig. BOTTARO ANTONIO ROBERTO, il sig. BERTINO GASPAREe il sig.PATTI TINDARO quali soci della società, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Anna Aversa; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 3914/02/2021, depositata il 28 aprile2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 maggio2023 con il quale i ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 maggio2023 con il quale i ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 30036/2021proposto da: TI.GA.RO snc,in persona del legale rappresentante sig. Bottaro Antonio Roberto, il sig. BOTTARO ANTONIO ROBERTO, il sig. BERTINO GASPAREe il sig.PATTI TINDARO quali soci della società, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Anna Aversa; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 3914/02/2021, depositata il 28 aprile2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 maggio2023 con il quale i ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/01/2024 Il Presi