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Ordinanza — n. 3355/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for lack of standing due to omission of ruling on third party's appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3355/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it lacked the necessary legal interest to challenge the appellate court's decision. Although the agency argued that failing to rule on Unipol Assicurazioni' appeal created a conflict between conflicting judgments regarding property value, the court found no actual disadvantage suffered by the agency. Consequently, the appeal was rejected, and the agency was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.; Art. 100 c.p.c.: The legal interest to appeal requires a concrete disadvantage or loss of a right; a mere potential conflict between judgments without actual prejudice to the appellant does not constitute standing to appeal.

Parole chiave

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legal interest to appeal conflict of judgments tax registration duty omission of ruling standing to appeal procedural admissibility litigation costs valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.
l’Agenzia delle entrate denuncia,ex art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
c iv, la violazione dell’ art. 112 cod.
Art. 100 c.p.c.
va premesso che, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod.proc.
art. 112 cod. proc. civ
c iv, la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1- , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022, Rv. 666530
postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento) (Sez. 1- , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022, Rv. 666530 - 01) ; 4.1.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5822/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro MORGANTE ELENA, domiciliata ex legepresso la CANCELLERIA della Suprema Corte di Cassazionepresso e rappresenta e dife sa dall’ avvocato PALOMBI LEONARDO (PLMLRD69S26E472C) -controricorrente- nonchè contro UNIPOL ASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5554/2018 depositata il07/08/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. la Commissione Tributaria Regionaledel Lazio, con la sentenza n. 5554/18/18, depositata il 7 agosto 2018 e non notificata, pronunziando sugli appelli, riuniti , proposti dalla società Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e dall’ Agenzia delle Entrate,il primo avverso la sentenza n. 1778/02/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina – che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società suindicata, rideterminando il valore del bene compravenduto, in favore della sig.ra Elena Morgante, sito in Latina, via Duca del Mare, 59 oggetto d i imposta di registro in euro 207.000,00 - ed il secondo contro la sentenza n. 1308/04/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina – che aveva accolto il ricorso della contribuente Elena Morgante avverso l’avviso di liquidazione di imposta di registro riguardante il predetto bene - rigettava l’appello avanzato dall’ Agenzia delle Entrate , non adottando alcuna statuizione relativamente all’ appello della società UnipolsaiAssicurazioni S.p.A;

2. contro detta pronunzia propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’ufficio;

3. Elena Morgante resiste con controricorso;

4. Unipolsai Assicurazioni S.p.A. è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 1. l’Agenzia delle entrate denuncia,ex art. 360, primo comma, n. 4 cod.p roc. c iv, la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. in quanto i giudici di appello avevano omesso di pronunci arsi sul ricorso in appello relativo al giudizio R.G.n. 5128/2017, riunito al giudizio R.G. 2372/2017, promosso da Unipol A ssicurazioni S.p.A. nei confronti dell’ A genzia delle entrate ed avente ad oggetto la sentenza n. 1778/02/16 della Commissione Tributaria diLatina;

2. ad avviso di parte ricorrente la denunciata omissione, oltre a determinare un vulnus alle norme processuali richiamate , comporterebbeun potenziale contrasto tra giudicati da scongiurare in quanto con riferimento alla medesima compravendita ed agli stessi contribuenti, vi sarebbeuna prima sentenza, vale a dire quella della Commissione Provinciale di Primo grado n. 1308/04/16, confermata dalla Commissione Tributaria Regionalecon la pronuncia qui impugnata, con la quale è stato annullato tout court l’att o impositivo e confermato il valore dichiarato in contratto (€ 130.000,00) ed , al contempo, vi sarebbe una seconda sentenza, ossia la n. 1778/02/16, rispetto alla quale la Commissione Tributaria Regionale non si è pronunciata, che ha sancito che il valore del cespite è di € 207.000,00, con conseguente necessità di rideterminare la somma dovuta a titolo d’imposta;

3. il ricorso è inammissibile;

4. va premesso che, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod.proc. c iv . postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento) (Sez. 1- , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022, Rv. 666530 - 01) ; 4.1. orbene posto che l'interessead impugnare sussiste , quindi, solo in presenza della soccombenza, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita accordandolo all'avversario ed abbia, quindi , concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, avantaggio della controparte , nel caso in esame non appare certamente configurabile una “soccombenza” dell’Agenzia delle entrate in ragione di una omessa pronunzia relativamente all’appello proposto da un’altra parte contribuente nei confronti dell’ufficio; 4.2. non può, del resto, revocarsi in dubbio che il paventato contrasto di giudicati non vale, di per sé,a configurare ed integrare un “interesse giuridicamente rilevante”dell’ufficio ad impugnare;

5. stante la insussistenza di un interesse ad impugnare, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 5.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ ufficio ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte controricorrente, liquidandole nella misura di euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 7 Dicembre 2023 Il Presidente (Federico Sorrentino)