Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by simplified settlement agreement with waiver of litigation rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer had utilized a simplified tax debt settlement agreement that included a waiver of pending litigation. The taxpayer's act of requesting admission to this procedure constituted an unequivocal renunciation of the appeal, satisfying the conditions for case termination under civil procedure law. Consequently, the judgment was dismissed without further examination of the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.l. n. 193 del 2016, art. 6; cod. proc. civ., art. 391: When a taxpayer utilizes a simplified tax debt settlement agreement with an undertaking to waive litigation, depositing a request for admission to such a procedure in a cassation appeal constitutes an unequivocal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7068/2016 R.G. proposto da : MAZZUCCHI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA T. CAMPANELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato PERCIBALLI LAILA (PRCLLA71T48E340H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato FRONTICELLI BALDELLI ENRICO (FRNNRC66L10H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5659/2015 depositata il28/10/2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. Stefano Mazzucchi ha impugnato, sulla base di cinque motivi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5659/21/2015 depositata in data 28 ottobre 2015 e non notificata, in forza della quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata l’impugnazione proposta dal contribuente avverso tre iscrizioni ipotecarie e le sottese cartelle esattoriali;
2. Equitalia Sud. S.p.A. ed Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso;
3. Roma Capitale, Ama S.p.A. e la Camera di Commercio Roma sono rimaste intimate; CONSIDERATO CHE 1. deve, in via preliminare, darsi atto che, come risulta dalla documentazione versata in atti, il contribuente si è avvalso della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio (d.l. n.193 del 2016, art.6, conv. con modif. nella legge n.225/2016), comprovando il pagamento delle rate stabilite dall’ amministrazione ed ha chiestodichiararsi estinto il giudizio; 1.1.occorre, pure, dare atto che l’ufficio nulla ha dedotto e che non risulta intervenuto il diniego della suddetta istanza di definizione agevolata; 1.2 la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (art. 46d.lgs. n. 546/1992; v.
Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); 1.3. si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita,nel giudizio di legittimità, la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394).
Questa Corte ha, altresì, rima rcato che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc.civ ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, (anche) che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., 2 maggio 2019, n. 11540;
Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083), come avvenuto nel caso in esame;
2. le spese del presente giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 46 c omma terzo, d . lgs. n. 546/1992, non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391,secondo c omma , cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 Rv. 647968 — 01) ;
3. non ricorrono nemmeno i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), venendo in considerazioneuna causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente nonché una misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140 , Cass., 18 luglio 2018, n. 19071);
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. Così