Cassation court dismisses tax appeal claiming lack of reasoning regarding administrative court's decision on income qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a lower court ruling that denied reimbursement of litigation costs. The agency argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for its decision on income qualification, citing constitutional violations regarding the duty to motivate judgments. The court found no such defect, noting the lower court's logic was clear and that the agency's loss of the case precluded the application of specific cost-sharing rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 12 c.c.: The Court of Cassation reviews only the minimum constitutional requirement for reasoning, dismissing appeals based on mere insufficiency or apparent lack of motivation unless the reasoning is materially absent, illusory, or internally contradictory.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34541/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BONFANTI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASILINA 1674, presso lo studio dell’avvocato LAURA CHIARINI (CHRLRA67H48H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO PELLEGRINI SICA (PLLTTL70R24G479L) - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 1654/2019 depositata il 10/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. In data 19 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sondrio notificava a Renato Bonfanti tre distinti avvisi di accertamento aventi ad oggetto Irpef e relative addizionali, oltre a sanzioni ed interessi, per l’anno di imposta 2005. 1.1. Gli atti traevano origine dal PVC notificato il 5.11.2012, redatto dalla Guardia di Finanza di Lecco che, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, aveva utilizzato gli elementi istruttori raccolti nel procedimento penale n. 440/2007 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, promosso nei confronti di vari indagati, tra i quali Renato Bonfanti, per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 8, 10, 10 quater D.Lgs. n. 74/2000. 1.2.
Per quanto qui rileva, dall'esame degli estratti di conto corrente e della documentazione bancaria pervenuta dagli istituti di credito risultavano: a) 380 assegni (bancari e/o circolari) emessi dalle società sopra citate nel periodo 1 gennaio 2003 -31 dicembre 2008; b) 73 assegni (bancari e/o circolari) emessi a firma di Bonfanti Fabrizio, figlio del contribuente, su conti correnti delle società Bonfanti SRL e Italgru SRL. In particolare, dall'analisi dei movimenti sub a) emergeva che gli assegni erano stati sottoscritti da Renato Bonfanti in qualità di amministratore delle società e riportavano quale beneficiario le diciture "noi stessi", “..ns. proprio”, la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso Renato Bonfanti; risultavano girati a sua firma ed erano stati tutti cambiati in contanti direttamente dal Bonfanti oppure da dipendenti della società da questi delegati.
Dall'analisi dei movimenti sub b) emergeva che le firme sugli assegni emessi sui conti delle società Italgru SRL e Bonfanti SRL erano state apposte da Fabrizio Bonfanti in qualità di delegato ad operare sul relativo conto corrente e, come i primi, recavano come beneficiario le diciture “noi stessi", "ns. proprio", la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso Fabrizio Bonfanti; risultavano girati a sua firma e sono stati tutti cambiati in contanti direttamente dal Bonfanti oppure da dipendenti delle società da questi delegati. 1.3.
I verificatori richiedevano a Renato Bonfanti di fornire i chiarimenti e le giustificazioni ai fini reddituali, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73, ed il contribuente, nonostante la concessione di adeguato termine, poi prorogato, riferiva di non essere in grado di produrre documentazione e comunque di ricostruire le movimentazioni richieste. 1.4. L'Amministrazione finanziaria imputava quindi al contribuente, a titolo reddito da lavoro dipendente, gli importi prelevati, da lui e dal figlio Fabrizio Bonfanti, dai conti correnti delle società di cui Renato Bonfanti era legale rappresentante.
2. Il ricorso proposto dal contribuente avverso i predetti avvisi di accertamento veniva accolto dalla CTP di Sondrio, confermata in appello dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 5238/2015.
3. Questa Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione, con ordinanza n. 5202 del 6 marzo 2018 cassava la predetta sentenza, rinviando alla CTR di Milano. Osservava la Corte che, nella specie, il giudice d'appello, ritenendo che il raddoppio dei termini non trovasse applicazione in relazione all'assenza della denuncia, all'intervenuta prescrizione del reato ipotizzato ed all'impossibilità di denunzia per i reati oggetto di verifica fiscale, non si fosse conformato ai principi in materia dettati dalla S.C., omettendo di considerare le condizioni legittimanti l'eventuale raddoppio dei termini di decadenza per l'azione accertatrice (che se sussistenti avrebbero comportato la tempestività dell'atto impositivo).
4. Riassunta la causa ad opera del contribuente, la CTR della Lombardia confermava l’illegittimità dell’accertamento in ragione del differente profilo della non operatività, nella fattispecie, della presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600/73 in relazione ai prelievi qualificati come reddito da lavoro dipendente del Bonfanti.
5. L’Agenzia ricorre avverso la predetta sentenza con tre motivi. Resiste Renato Bonfanti e propone ricorso incidentale condizionato sorretto da tre motivi. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 comma 1 n. 2 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto che non la presunzione di cui all'art. 32 DPR n. 600/73 non possa operare perconfigurare redditi da lavoro dipendente.
2. Con il secondo motivo denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 comma 1 n. 2 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto l'avviso impugnato illegittimo in quanto difetterebbe "ogni indagine diretta ad accertare che i prelievi siano stati effettuati nell'interesse proprio e non nell'interesse della società” laddove, operando la richiamata presunzione, era il contribuente a dover fornire giustificazione dei singoli movimenti.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 per motivazione mancante, incomprensibile e/o apparente in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.», affermando che la C.T.R. «in poche righe affastella una serie di affermazioni apodittiche dalla cui lettura non è dato comprendere come sia pervenuta ad annullare l'avviso impugnato».
4. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta la «Violazione e falsa applicazione, ex art. 3600, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 12, comma 2 della L. n. 212/00”, con riferimento alla circostanza che l’anno di imposta 2005 non era stato oggetto di verifica.
5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale allega la «Illegittimità dell’avviso di accertamento nel merito, per errata qualifica del reddito in capo al sig. Renato Bonfanti».
6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale chiede l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta stante le ius superveniens di cui all’art. 15 del D.Lgs. 158/2015.
7. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati. 6di 97di 9 Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente gli importi prelevati e non giustificati a titolo di reddito da lavoro dipendente e 8.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.
S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. Va ancora rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez.
U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 8.2. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l’iter logico seguito dalla CTR. I giudici di appello hanno ritenuto che non potesse onsegue la condanna dell’Amministrazione ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.200,00 p