Cassation court allows taxpayer's appeal against tax authority, overturning lower court decision on procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against a regional court judgment that had dismissed his tax assessment. The taxpayer argued the lower court erred by applying a 2012 criminal report to justify a procedural time extension, when the tax authority had consistently relied on a 2008 report. The Court found the lower court's reasoning flawed regarding the specific criminal report used to extend the deadline, leading to the annulment of the previous decision and a remand for a final judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c.; Art. 384, comma 2 c.p.c.: A judgment is null if it rules beyond the request or ignores relevant facts; the Court must annul such decisions and decide the case on the merits if no further factual findings are needed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7391/2017 R.G. proposto da: BONFANTI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LUIGI ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SPATARO (SPTPLA66P04L049A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4603/2016 depositata il 12/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.
FATTI DI CAUSA 1. In data 19 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sondrio notificava a Renato Bonfanti l'avviso di accertamento n. T9Y010100812/2013, avente oggetto Irpef e relative addizionali, per l'anno 2004, oltre a sanzioni ed interessi. 1.1. L’atto traeva origine dal PVC notificato il 5.11.2012, redatto dalla Guardia di Finanza di Lecco che, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, aveva utilizzato gli elementi istruttori raccolti nel procedimento penale n. 440/2007 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, promosso nei confronti di vari indagati, tra i quali Renato Bonfanti, per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 8, 10, 10 quater D.Lgs. n. 74/2000. 1.2.
Per quanto qui rileva, dall'esame degli estratti di conto corrente e della documentazione bancaria pervenuta dagli istituti di credito risultavano: a) 380 assegni (bancari e/o circolari) emessi dalle società sopra citate nel periodo 1 gennaio 2003 -31 dicembre 2008; b) 73 assegni (bancari e/o circolari) emessi a firma di Bonfanti Fabrizio, figlio del contribuente, su conti correnti delle società Bonfanti SRL e Italgru SRL. In particolare, dall'analisi dei movimenti sub a) emergeva che gli assegni erano stati sottoscritti da Renato Bonfanti in qualità di amministratore delle società e riportavano quale beneficiario le diciture "noi stessi", “..ns. proprio”, la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso Renato Bonfanti; risultavano girati a sua firma ed erano stati tutti cambiati in contanti direttamente dal Bonfanti oppure da dipendenti della società da questi delegati.
Dall'analisi dei movimenti sub b) emergeva che le firme sugli assegni emessi sui conti delle società Italgru SRL e Bonfanti SRL erano state apposte da Fabrizio Bonfanti in qualità di delegato ad operare sul relativo conto corrente e, come i primi, recavano come beneficiario le diciture “noi stessi", "ns. proprio", la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso Fabrizio Bonfanti; risultavano girati a sua firma e sono stati tutti cambiati in contanti direttamente dal Bonfanti oppure da dipendenti delle società da questi delegati. 1.3.
I verificatori richiedevano a Renato Bonfanti di fornire i chiarimenti e le giustificazioni ai fini reddituali, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73, ed il contribuente, nonostante la concessione di adeguato termine, poi prorogato, riferiva di non essere in grado di produrre documentazione e comunque di ricostruire le movimentazioni richieste. 1.4. L'Amministrazione finanziaria imputava quindi al contribuente, a titolo reddito da lavoro dipendente, gli importi prelevati, da lui e dal figlio Fabrizio Bonfanti, dai conti correnti delle società di cui Renato Bonfanti era legale rappresentante.
2. Il ricorso proposto dal contribuente avverso il predetto avviso di accertamento veniva accolto dalla CTP di Sondrio. La CTR della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, con sentenza n. 4603/2016 depositata il 12/09/2016, rigettava il ricorso originario del contribuente.
3. Renato Bonfanti ricorre avverso la predetta sentenza con 8 motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
4. Resiste con controricorso l’Amministrazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza perché pronunciata ultra petita, sul motivo inerente il raddoppio dei termini». Afferma il ricorrente che l'Ufficio dapprima nell'avviso di accertamento, e poi nelle difese processuali, avrebbe sempre affermato che il raddoppio del termine fosse legittimato da una denuncia penale del 2008 e non dalla presunta denuncia del 2012 valorizzata dai giudici di appello. Quindi, la CTR si sarebbe pronunciata ultra petita e comunque extra petita, e la questione risulterebbe rilevante poiché, avendo la CTR affermato che fosse comunque necessario esaminare una denuncia per legittimare il raddoppio del termine, se avesse appuntato l'attenzione sulla presunta denuncia del 2008, avrebbe respinto l'appello avversario, in quanto agli atti non esiste alcuna denuncia penale del 2008.
2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza, stante la motivazione, sul capo afferente il raddoppio del termine, resa in violazione degli artt. 115, 116, 132 comma 2, nr.4 c.p.c., 118 disp att cpc. 36, comma 2, nr. 4, 54 e 61 D. Lgs 546/1992», lamentando l’ ed in particolare osservando che Con il terzo motivo si lamenta la « 5di 106di 10 9. Il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi in via preliminare stante la sua decisività, è fondato. 7di 108di 109di 10 Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente gli importi prelevati e non giustificati a titolo di reddito da lavoro dipendente e 10. In conclusione, assorbiti gli altri motivi, in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
11. Si compensano le spese dei gradi di merito, in ragione dell’andamento dei medesimi. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.300,00 oltre rimborso forfettari