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Ordinanza — n. 3204/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming res judicata due to missing certified judgment copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3204/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax collection order, ruling that the claimed res judicata effect of a prior judgment was invalid. The taxpayer argued a 2010 court decision confirmed their tax credit, but the Court found no certified copy of that judgment in the file. The court held that the party claiming res judicata bears the burden of producing the document with the required official certification proving it is final and unappealable.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 124 disp. att. c.p.c.: The party asserting the effect of a foreign res judicata must prove the existence of the judgment and its finality via certified copy; mere invocation without such proof fails.

Parole chiave

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res judicata tax collection order certified copy requirement burden of proof finality of judgment administrative appeal Cassazione ordinanza ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
(ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
Non risulta ex actis depositata la sentenza in argomento munita della certificazione di cancelleria, ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quell
art. 2909 cod. civ
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione delle norme di legge: art. 2909 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
art. 124 disp. att. c.p
Non risulta ex actis depositata la sentenza in argomento munita della certificazione di cancelleria, ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/03/2022, n. 6868
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15189/2016 R.G. proposto da: KREA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonino Longo ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avvocato Romano Cerquetti sito in viale Liegi, n. 58. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZIONE STACCATA CATANIA – n. 5033/17/2015, depositata in data 04 dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Cart. Pag. Credito d’imposta 2006 1. In data 10 giugno 2010 la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 293200100037277548, mediante cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 7.012,34, comprensiva di interessi, sanzioni e compensi di riscossione a titolo di recupero credito d’imposta anno 2006.

La rettifica originava da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o dell’art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al cui termine si riscontrava un indebito utilizzo dell’ulteriore credito d’imposta occupazionale art. 63, comma primo, lett. b), l. 27 dicembre 2002, n. 289, nella dichiarazione presentata per il periodo d’imposta 2006.

2. Avverso la cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 388/03/2011, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’atto impugnato.

4. Contro la sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva l’ufficio, controdeducendo l’inammissibilità del gravame e, nel merito, la piena legittimità del proprio operato.

5. Tale Commissione, con sentenza n. 5033/17/2015, depositata in data 4 dicembre 2015, rigettava l’appello, confermando l’operato del giudice di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 6091 del 2023, resa in esito alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023 (per la quale la contribuente depositava memoria), rinviava la causa a nuovo ruolo affinché venissero acquisiti i fascicoli d’ufficio di entrambi i gradi di merito. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023 per la quale è stata depositata memoria dalla contribuente. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione delle norme di legge: art. 2909 cod. civ. e art. 2697 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente, ritenendo non applicabile al caso di specie la sentenza della C.t.p. di Catania n. 16/04/2010 depositata in data 13 gennaio 2010, e non definibile la presente controversia sulla base delle ricostruzioni esposte dalla parte contribuente con correzioni a penna riportate sulle copie dei Modelli di dichiarazione depositati in atti. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta che la C.t.r. ha omesso di valutare la rilevanza processuale, in sede d’appello, della sentenza passata in giudicato della C.t.p. di Catania n. 16/04/2010 depositata in data 13 gennaio 2010, che ha confermato la spettanza del credito d’imposta dal 2002 al 2005 in favore della società contribuente ed ha ritenuto pienamente assolto l’onere probatorio in capo al contribuente attraverso la documentazione versata in atti, non contestata dall’ufficio.

2. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione in quanto afferenti entrambi all’operatività del preteso giudicato della sentenza della C.t.p. di Catania n. 16/04/2010, depositata in data 13 gennaio 2010, sono infondati. Non risulta ex actis depositata la sentenza in argomento munita della certificazione di cancelleria, ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., che avverso lo stesso provvedimento non è stata interposta impugnazione. Infatti tale sentenza, che sia munita della predetta necessaria certificazione, pur invocata ripetutamente come passata in giudicato, non risulta allegata né al ricorso, né alle due memorie depositate –e con le quali si è invocato ripetutamente l’operatività di tale giudicato – né all’atto di appello innanzi alla C.t.r. della Sicilia, né al ricorso innanzi alla C.t.p. di Catania, per come questo Collegio ha potuto constatare dopo aver richiesto, con l’ordinanza interlocutoria n. 6091/2023, e consultato i fascicoli di entrambi i gradi di giudizio.

Né, per quanto comunque più rileva , essa è stata prodotta in questa sede. Va ricordato allora che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. 02/03/2022 , n. 6868, ex plurimis).

Deve escludersi pertanto che possa ritenersi fondata l’eccezione posta a base del ricorso.

3. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 3.700,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quell