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Ordinanza Interlocutoria — n. 3182/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders preliminary inquiry into debt nature and tax debt cancellation for jurisdictional issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3182/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the preliminary objection inadmissible, ordering the acquisition of the main case files to verify jurisdictional questions. The appellant challenged the lower court's rejection of his appeal regarding mortgage registrations and payment notices, while the collection society argued that certain debts were cancelled or non-tax in nature. The court determined that resolving these specific jurisdictional and factual issues required a full examination of the merits, necessitating the transfer of the file to the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1, comma 527, legge 228/2013: When preliminary objections raise jurisdictional or factual issues dependent on the merits, the Court of Cassation must order the acquisition of the main case files for verification.

Parole chiave

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preliminary objection inadmissibility jurisdictional question transfer tax debt cancellation mortgage registration validity main case file acquisition iscrizione d'ipoteca sequestro di beni immobili realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1, comma 527, legge 228/2013
241, dell’art. 115 cod.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
77, secondo comma - bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art.6 legge 27 luglio 2000, n.
legge 27 luglio 2000, n. 212
602, dell’art.6 legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’ art.
legge 7 agosto 1990, n. 241
21 - bis legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art.
art. 115 cod. proc. civ
241, dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
546, dell’art. 2697 cod. civ.
art. 116 cod. proc. civ
e dell’art. 116 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3751/2015R.G. proposto da: GIAMMONA STEFANO, rappresentato e dife so dall’Avv. Ferdinando Marullo di Condojanni ed elettivamentedomiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec fe.marullo@pec.it , –ricorrente – Contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SE.RI.T. SICILIA S.P.A. elettivamente domiciliata in Roma , Via Giulio Cesare, 21/23 , presso l’Avv. Valerio Scelfo che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di MESSINA,n. 1 68 / 2013 , depositata l’ 1 1 / 1 2 /201 3 ;

ISCRIZIONE IPOTECA Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.Stefano Giammona ricorre nei confronti dell a Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato avverso due iscrizioni ipotecarie (la n. 6275/1996 del 19 febbraio 2005 e la n. 20303/7391 del 10 maggio 2005) eseguitesu immobili di proprietà.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77, secondo comma - bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art.6 legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’ art. 21 - bis legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 115 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’eventuale mancanza del preavviso di iscrizione ipotecaria con la contestuale intimazione di pagamento non rendesse illegittima l’iscrizione.

2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrituale il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notificadelle cartelle di pagamento prodotte dalla società di riscossione, senza argomentare in ordine all’inosservanza dell’ordine di deposito degli originali e in ordine alla lacunosità, sommarietà ed inattendibilità della documentazione prodotta. Cons. est. Rosanna Angarano 3 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 26 d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 43 e 2697 cod. civ. degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 26 d.P.R n. 602 del 1973 dell’art. 2697 cod. civ. dell’art.149 cod. proc. civ. Con entrambi i motivi censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello relativi alla notifica delle sessantaquattro cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria n. 6275 del 1996.

5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. cive dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. Denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione in relazione alle censure mosse con riferimento a due delle cartelle e, precisamente quelle contrassegnate con i nn. 41 e 64 6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione d dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ.

Denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione in relazione alle censure mosse con riferimento alle cartelle contrassegnate con i nn. da 27 a 37. 7.Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per mancanza della motivazione quanto alle doglianze relative all’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391. Cons. est. Rosanna Angarano 4 Il contribuente, rilevato che sia in primo che in secondo grado aveva denunciato la mancanza di prova della cartella di pagamento presupposte all’ipoteca, censura la sentenza impugnata per non aver reso nessuna motivazione in merito.

8. Con il controricorso la società di riscossione ha chiesto in via preliminare:

1) dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, quanto alle cartelle numerate dalla 41 alla 60, stante cancellazione dei debiti portati dalle stessein virtù dell’art. 1, comma 527,legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di s tabilità del 2013 ) ;

2) dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391 di cui al settimo motivo di ricorso per intervenuta cancellazione della stessacosì coma da visura in atti.

3) dichiararsi il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle relative a crediti di natura non tributaria (dalla 3 alla 14, dalla 16 alla 20, dalla 29 alla 34, 36, 37, 61 e 64.

9. Le questioni poste dalla società di riscossione con il controricorso rendono necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito. In particolare, in ragione dell’eccepito difetto di giurisdizione su alcune cartelle – che integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale questa Corte è chiamata ad opera re come giudice anche del fatto –occorre verificare sia la natura del debito portato dalle medesime sia l’eventuale f ormazione del giudicato interno. O ccorre, altresì, verificare l’eventuale cancellazione dei debiti portati da altre cartelle in virtù dell’art. 1, comma 527, legge cit.

P.Q.M.

La Corte