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Ordinanza — n. 3170/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax appeal extinguished due to successful simplified dispute resolution payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3170/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer successfully completed the simplified dispute resolution procedure. The taxpayer submitted a request for simplified resolution and paid the outstanding amounts, thereby ceasing the subject matter of the dispute. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated without imposing the double contribution penalty.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer requests simplified dispute resolution and pays the due amounts, the ongoing proceedings are declared extinguished, and the double contribution penalty does not apply.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal extinguishment double contribution penalty simplified tax procedure cessation of subject matter tax payment compliance administrative litigation termination imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n.
Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782
31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13913/2021 R.G. proposto da: ITAL GREEN ENERGY S.R.L., sedente in San Pietro di Morubio, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Roma, Viale Mazzini 134, presso lo studio degli Avv. Giuseppe Maria Cipolla e Filippo Verna che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, n.2646/2020, depositata il 19 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli; Rilevato che: 1.L’Ital Green Energy s.r.l. ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva respinto l’appello principale della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva a sua volta parzialmente respinto i ricorsi introduttivi avverso due DEFINIZ AG 197 avvisi di accertamento a mezzo dei quali l’Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità dei costi di sponsorizzazione e l’indetraibilità dell’iva per l’anno 2012, con riferimento ai due contratti stipulati in quell’anno con Quarter Dream di Converso Elena e G-Racing di Garagnani Francesca, recuperando i.v.a. e addizionale IRES ex art. 81, d.l. n. 122/2008 (c.d.

“Robin tax). La sentenza d’appello aveva però respinto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia avverso l’accoglimento del ricorso in primo grado relativamente al recupero dell’IRES di cui sopra. L’Agenzia resiste con controricorso e ricorso incidentale relativamente alla sua soccombenza in punto IRES.

2. Con istanza depositata l’otto ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione».

2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, come emerge anche dal prodotto estratto di ruolo, per cui va dichiarata anche la cessazione della materia del contendere.

3. Le spese rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate , exart. 1, comma 198, cit.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le h