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Ordinanza — n. 3167/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal; taxpayer extinguishes proceedings via simplified definition request and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3167/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax dispute extinguished. The taxpayer had formally requested the simplified definition of the dispute and paid the outstanding tax amount. Consequently, the proceedings were legally terminated, and the agency's challenge to this termination was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197/2022: When a taxpayer requests the simplified definition of a pending dispute and pays the due amounts, the proceedings are extinguished by order, terminating the litigation.

Parole chiave

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simplified dispute definition tax proceedings extinction simplified tax payment revenue agency appeal tax litigation termination arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).
Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24473/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro MARINI GIUSEPPE LUIGI rappresentato e difeso dall’ Avv. Marco Armentanopresso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliato marco armentano@pec.ordinevvocatitorino.it –controricorrente – IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEOMONTE , n. 1325 del 2018depositata il 30 agosto 2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti d i Giuseppe Luigi Marini avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettatol’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Torin o che aveva accol to il ricorso avverso l’avviso di accertamento con i l quale, per l’annodi imposta 2009 era stato recuperato a tassazione un maggiori reddito ai fini Irpef.

2. Con istanza depositata il3 ottobre 2023 il controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione». Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.

4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

Dichiara