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Ordinanza — n. 3160/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding interest deduction year, ruling it inadmissible due to lack of focus on imputability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3160/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible, ordering them to pay the costs. The taxpayer argued that interest payments made in 2003 should be deductible in that year regardless of the contract date, while the tax agency maintained the costs belonged to the 2004 fiscal year. The court ruled that the appeal was off-center because it challenged the year of imputation rather than the inherent link between the cost and the business activity, which was not disputed by the administration.

Regesto Legislator

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Art. 109, 110 TUIR; Art. 96 TUIR: The appeal is inadmissible when it challenges the year of cost imputation instead of the inherent link between the cost and the business activity, as the principle of fiscal competence remains applicable.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility interest deduction year fiscal competence principle cost imputation error tax court jurisdiction basi temporali dell'imposizione deduzione in funzione della durata del possesso differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 109 TUIR
Art. 110 TUIR
Art. 96 TUIR
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21467/2014
Cass. 4 maggio 2023, n. 11642
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFFAELE LOPERGOLO, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Marchitelli per procura a margine del ricorso; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 464/3/14, depositata il 9 settembre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito per l’anno 2003, recuperando a tassazione interessi passivi dallo stesso dedotti con minore imposta per € 31.810,00 per un acquisto immobiliare in realtà avvenuto nel 2004.

Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP respingeva. Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa respingeva il gravame proposto Deduzione interessi dal contribuente. Ricorre quindi in cassazione quest’ultimo con due motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 110, TUIR, osservandosi che erroneamente la CTR aveva ritenuto, così avallando tanto la sentenza di primo grado come l’atto impositivo, che gli interessi andavano dedotti nel 2004.

Invero a parere del contribuente essendo incontestato che egli aveva versato nel 2003 interessi passivi per € 472 mila, sarebbe indifferente se il contratto fosse stato stipulato prima o dopo il loro versamento, dal momento che si tratta di oneri che afferiscono all’impresa e dunque non possono essere riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori di un particolare costo, come affermato da questa Corte nella sent. n. 21467/2014. Dunque, dimostrata l’inerenza anche a mezzo delle relative fatture, il costo andava riconosciuto. 2.Il motivo è inammissibile.

Invero esso è incentrato sull’inerenza del costo derivante da interessi passivi, così come il precedente di questa Corte sopra riportato e richiamato a fondamento dell’assunto errore della CTR. Viceversa, la questione non attiene all’inerenza, cioè alla riferibilità del costo alla gestione aziendale, bensì all’esercizio rispetto al quale il costo dev’essere imputato, se il 2003 piuttosto che il 2004. In altri termini il richiamo del precedente (cui da ultimo si allinea Cass. 4 maggio 2023, n. 11642) afferisce alla non necessità di indagine circa la riferibilità del costo per interessi passivi alla gestione aziendale, ma non deroga affatto al principio di competenza d’imputazione degli stessi, come stabilito in via generale e non derogato dalla disciplina sulla deduzione degli interessi stessi recata dall’art. 96, TUIR.

Nella specie l’amministrazione finanziaria non ha affatto posto in discussione con il suo atto impositivo impugnato l’inerenza, ma appunto (senza disconoscere la prima) la (mera) competenza, per cui in tali termini il ricorso appare del tutto fuori centro rispetto alla ratio che sorregge la sentenza impugnata così come appunto lo stesso provvedimento impositivo laddove infatti si stabilisce che “gli interessi in questione erano di competenza dell’anno 2004”, quindi inerenti ma relativi alla competenza di un altro esercizio. In definitiva il motivo non si confronta con la ratio della decisione, il suo contenuto e la stessa portata del provvedimento dell’Agenzia, ma attiene a una questione tutt’affatto estranea alla fattispecie.

3. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida per il giudizio di legittimità in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di