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Ordinanza — n. 3159/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal when taxpayer pays tax and requests simplified dispute resolution under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3159/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that accepted the taxpayer's appeal. The taxpayer had submitted a request for simplified dispute resolution and paid the outstanding tax amount. Consequently, the proceedings were declared extinguished, and the lower court's decision upholding the tax assessment was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer requests simplified dispute resolution and pays the debt, the proceedings are extinguished, and the appeal is dismissed as the case is no longer pending.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax payment extinguishment Law 197 2022 tax appeal dismissal procedural extinction rimborso fiscale rinvio della rendita differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
Art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38534/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro SVE VENDITA ENERGIE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Cinquemani domicil i ata ex lege, in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, –controricorrente – IRES IVA AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SICILIA, n. 2822 del 2019 depositata il 10 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti d ell a SVE Vendita Energie s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. haaccolto l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Palermo che , invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 20 14 era stata accertatauna maggiore Ires in virtù dell’addizionale, c.d. Robin tax .

2. Con istanza depositata il29 dicembre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198 prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione». Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198,legge cit.

4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

Dichi