Cassation court dismisses appeal against tax commission for late filing and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that declared the appeal inadmissible due to late filing. The taxpayer argued the commission failed to grant a deadline extension and violated procedural rules regarding the calculation of the appeal period. The court held that the appeal was untimely because the taxpayer did not act with the diligence required when the judgment was deposited, and the commission correctly applied existing jurisprudence on the appeal period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 38 D.Lgs. 546/1992; The appeal period for tax judgments commences from the date of publication coinciding with deposit, rendering the communication date irrelevant, and late filing constitutes a situation requiring diligent conduct by the party rather than an impediment justifying a deadline extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Esterina GUADAGNO, rappresentata e difes a dall’avv. Tommaso Maglione per procura in calce al ricorso, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ovidio n. 20, presso lo studio Liccardo, Landolfi Associati; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1194/48/15, depositata il 9 febbraio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1. L’Agenzia rettificava la dichiarazione dalla ricorrente, parrucchiera, in relazione a maggiori redditi presunti dal possesso di un immobile e di un cavallo da equitazione. La contribuente proponeva così ricorso che la CTP respingeva. Adìta la CTR in sede Termini processuali d’appello, la stessa dichiarava l’inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso. Ricorre quindi in cassazione quest’ultimo con un motivo in cui sono cumulati due ordini di censure. L’Agenzia resiste a mezzo di un mero atto di costituzione, tardivamente depositato.
CONSIDERATO CHE 2.Con il solo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 51, d.lgs. n. 546/1992; 327, cod. proc. civ. in relazione all’art. 24, Cost., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ. e omessa e/o contraddittoria motivazione su punto rilevante della controversia (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, cod. proc. civ. Osserva in particolare la ricorrente come, non avendo il primo giudice depositato nei termini la sentenza, la stessa non ha potuto proporre ricorso nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
In particolare, la CTR avrebbe disatteso la tempestiva istanza di rimessione in termini di cui all’art. 153, cod. proc. civ. La decisione non avrebbe pronunciato su una questione sollevata dalla ricorrente, cioè la disciplina anteriore all’introduzione del nuovo testo dell’art. 153, cod. proc. civ., e sarebbe altresì contraddittoria in quanto configura un obbligo di diligenza a carico della parte a fronte della violazione degli obblighi di diligenza della commissione e di comunicazione della segreteria nella comunicazione.
3. Il ricorso è infondato. La ricorrente sovrappone in modo indistinto di vers i profili di censura, di cui all’art. 360, cod. proc. civ., che invece, per l’osservanza dell’obbligo di specificità degli stessi, avrebbe dovuto trattare in modo autonomo. In ogni caso la CTR ha fatto corretta applicazione delle norme denunciate come violate, poiché la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il termine “lungo” per impugnare, di cui all’art. 327, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 38, d.lgs. n. 546/1992, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che coincide con il relativo deposito, risultando irrilevante la data della relativa comunicazione (Cass. 03/02/22, n. 3372).
D’altronde l’istituto della rimessione in termini presuppone sempre una situazione di impedimento, non imputabile alla parte che invoca la stessa, come accade ove la parte stessa non abbia ricevuto comunicazione dell’udienza di discussione, mentre la semplice tardività del deposito della sentenza rispetto ai termini stabiliti, e dunque della sua pubblicazione, configura una situazione che rappresenta un ostacolo superabile con un comportamento diligente della parte, come osservato dalla CTR, la cui decisione anche sotto tal profilo non si mostra affatto contraddittoria.
La stessa poi men che mai è priva di motivazione, dal momento che rende invece ragione del mancato accoglimento dell’istanza di rimessione sulla base delle osservazioni che precedono e della condizione di parte costituita della ricorrente.
4. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia ritualmente resistito a mezzo di tempestivo controricorso. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo