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Ordinanza — n. 3154/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished after taxpayer pays and requests simplified resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3154/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted a request for simplified dispute resolution and paid the owed amounts. The taxpayer, Ital Green Energy S.R.L., argued that the proceedings should end due to the cessation of the subject matter following the payment and administrative relief. The court ruled that the statutory conditions for extinguishing pending proceedings were met, thereby terminating the case without further analysis of the underlying tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer requests simplified dispute resolution and pays the owed amounts, the proceedings are declared extinguished by the court, terminating the litigation regardless of the administrative outcome.

Parole chiave

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simplified dispute resolution extinguishment of proceedings taxpayer payment obligation cessation of subject matter tax litigation termination simplified procedure law administrative relief imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n.
Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782
31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20301/2020 R.G. proposto da: ITAL GREEN ENERGY S.R.L., sedente in San Pietro di Morubio, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134, presso lo studio degli Avv. Giuseppe Maria Cipolla e Filippo Verna che la rappresentanoe difendono; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, n.982/2020, depositata il 11 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli; Rilevato che: 1.L’Ital Green Energy s.r.l. ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva accolto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della C.t.p. di Milano, che aveva a sua volta accolto il ricorso introduttivo avverso avviso di accertamento a mezzo del quale l’Agenzia aveva accertato per l’anno 2012 maggior reddito a DEFINIZ AG 197 seguito di contestazione di abuso del diritto , sul presupposto che i costi unitari medi di acquisto di oli combustibili fossero antieconomici ed irragionevoli.

L’Agenzia resiste con controricorso.

2. Con istanza depositata l’otto ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione».

2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. È stato altresì prodotto provvedimento di sgravio del 3 novembre 2023, reso dall’Agenzia delle Entrate proprio a seguito della domanda e del pagamento effettuato, per cui deve dichiararsi altresì cessata la materia del contendere.

3. Le spese rimangono a carico dellaparte ricorrente che le ha anticipate,ex art. 1, comma 198, cit.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha