Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the automatic filing of a tax debt declaration by the tax authority. The lower court ruled that this act satisfied the requirements for case termination under the new legislative framework, leaving no grounds for further litigation. Consequently, the appeal against the judgment of extinction was rejected as the procedural path for resolving the dispute had already been completed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic transmission of a tax debt declaration to the tax authority triggers the statutory extinction of the corresponding civil proceedings, thereby terminating the litigation without the need for a specific judicial order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13197/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SVI SOCIETA' VENDITE IMMOBILIARI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato ROBUSTELLI LUCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 744 /33 /2019 depositata il 12/06/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO