Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3113/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment due to correct calculation of thirty-day filing deadline starting from receipt date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3113/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the Regional Tax Court's rejection of the taxpayer's appeal, ruling that the thirty-day filing deadline began on the day of receipt rather than dispatch. The taxpayer argued the Regional Court erred by using the dispatch date, while the tax authority maintained the original timeline was correct. The court found the appeal timely because it was filed within thirty days of the actual receipt of the notification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 16 d.lgs. n. 546/1992; In tax proceedings, the thirty-day period for filing an appeal commences from the date of receipt of the notification by the appellant, not the date of dispatch.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal deadline receipt of notification filing period calculation tax procedural law administrative appeal opposizione tardiva dichiarazione fiscale tardiva impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16 d.lgs. n. 546/1992
Col primo mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 16, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., 29/05/2017, n. 12027
Cass. n. 7645 del 2014
Omar vs. Francia
Infatti , dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs.
Beller vs. Francia
Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs.Rep.
Faltejsek vs. Rep. Ceca
Adreyev vs. Estonia
Reklous Davourlis vs. Grecia
Estonia; Reklous Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs.Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile neidati convenzionali di riferimento dell'art.
Efstathiou et autres vs. Grecia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agnese DE CRISTOFARO, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Sangiovanni e Antonio De Grazia come da procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3 2 17/65/2015 , pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia pubblicata il 9 luglio 2015; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli;

Fatti di causa La contribuente veniva richiesta di giustificare, per l’anno 2007, la provenienza della provvista per un assegno da € 202.099,00, utilizzato per l’acquisto di un’unità immobiliare; la somma di € Oggetto:tempestività appello 13.390 per l’acquisto nel 2008 di un’autovettura. Fatte le proprie deduzioni e prodotta la documentazione asseritamente rilevante, venivano emessi due avvisi di accertamento per i due anni d’imposta (2007 e 2008). La CTP respingeva il ricorso e la contribuente proponeva gravame, ma la CTR dichiarava l’inammissibilità del mezzo per tardività della costituzione dell’appellante.

La contribuente, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1. Col primo mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 16, d.lgs. n. 546/1992, ritenendo la ricorrente che la CTR avesse errato nel calcolare il termine per la costituzione dell’appellante, stabilito dall’art. 16 in epigrafe, non a partire dalla data di spedizione della notificazione ma da quello della relativa ricezione da parte del destinatario, come del resto sancito dall’interpretazione resa dalla norma da numerosissime pronunce.

Poiché la notifica venne ricevuta il 19 settembre 2014, e la costituzione avvenne lunedì 20 ottobre, termine prorogato ex lege cadendo il trentesimo giorno di sabato, lo stesso fissato dalla richiamata disposizione in trenta giorni doveva intendersi rispettato. 1.1. Il motivo è fondato. Infatti, la giurisprudenza, assolutamente dominante anche ai tempi della pronuncia impugnata, era nel senso del decorso del termine previsto dall’art. 16, d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione dell’appellante, dalla data della ricezione della notificazione Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass.

Sez. U., 29/05/2017, n. 12027). In effetti la richiamata pronuncia a sezioni unite ha abbracciato definitivamente tale maggioritaria soluzione non solo in ossequio all'interpretazione testuale, teleologica e sistematica, ma anche sul piano della tenuta costituzionale e convenzionale dell'opzione prescelta. Infatti , dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs.Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs.

Estonia; Reklous Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs.Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile neidati convenzionali di riferimento dell'art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645del 2014). Poiché i termini temporali della vicenda sono esattamente quelli riportati al paragrafo che precede, la costituzione risulta tempestiva e il motivo appunto fondato.

2. L’accoglimento del motivo che precede determina l’annullamento della sentenza impugnata e l’assorbimento dei successivi motivi, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione