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Ordinanza — n. 3103/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to procedural delay, rejecting connection arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3103/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible, ruling that the underlying complaint regarding the merger of related proceedings was secondary to the primary ground of inadmissibility. The lower court had rejected the initial tax appeal as untimely, a decision the taxpayer attempted to challenge by arguing the cases were connected and should be heard together. The Court held that since the fundamental defect was the delay in filing the original appeal, the specific procedural requests regarding the joint hearing were absorbed and could not cure the inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 8 L. 890/1982: When an appeal is inadmissible due to delay, subsidiary grounds regarding the connection of proceedings or violation of procedural rules are absorbed and cannot render the appeal admissible.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility procedural delay merger of proceedings absorption of grounds tax authority appeal reddito immobiliare società immobiliare imposta sul reddito e sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
546 (in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 8 L. 890/1982
Infatti, richiamando il contenuto della sentenza di primo grado che aveva spiegato come il ricorso introduttivo, proposto in data 8 luglio 2011, fosse tardivo rispetto alla data in cui si era verificata, ai sensi art. 8 della legge n.
Art. 14 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 14 del d.lgs.
Art. 32, comma 2 e 7, e 33 D.P.R. 29/09/1973 n. 600

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/07/2022, n. 22014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27619/2015 R.G. proposto da: GIACOPETTI PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marcello Galiffa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Sandro Capii sito in Roma alla via Bevagna, n. 4. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 204/04/2015, depositata in data 18 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Ascoli Piceno – degli avvisi di accertamento n. TQ301T401931, n. TQ301T400276, n. TQ301T400277 e n. Avv. Acc. IRPEF 2005/06/07/08 TQ301T400278, relativi ad IRPEF ed altro per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008; la rettifica recuperava ad imposizione, in ragione del 40%, il maggior reddito accertato alla società Immobiliare Amore e Vita S.r.l. (successivamente Amore e Vita S.r.l.), di cui il contribuente, ritenuto effettivo possessore dei detti ricavi, era socio ed amministratore unico.

2. Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Ascoli Piceno.

3. La C.t.p. di Ascoli Piceno, con sentenza n. 33/03/2012 del 06.03.2012, dichiarava inammissibile il ricorso poiché tardivo.

4. Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. delle Marche; resisteva l’ufficio con controdeduzioni.

5. Tale Commissione, con sentenza n. 204/04/2015, depositata in data 18 giugno 2015, rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. delle Marche, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2023. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha disposto la riunione dei giudizi derivanti dai ricorsi promossi dal contribuente sig. Giacopetti Paolo e dalla società Amore e Vita S.r.l., oggettivamente connessi, così pronunciandosi nel contraddittorio con solo una delle parti del rapporto sostanziale società-soci. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma secondo e settimo, e 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio fiscale sul presupposto che la società Amore e Vita S.r.l. non avesse dimostrato l'estraneità di tutte le movimentazioni bancarie.

2. Innanzitutto, va dato atto che, con nota dell’Avvocato Daniela Maria Seddio, pervenuta nella stessa data dello svolgimento dell’udienza camerale, ̀ stato comunicato il decesso dell’Avvocato costituito, Marcello Galiffa; peraltro, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale per la discussione del ricorso ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. per la data odierna risulta comunicato direttamente alla parte il 20 luglio 2023 e, quindi, il ricorso può essere deciso attesa la corretta integrazione del contraddittorio, avendo potuto la parte attivarsi per la nomina di un altro difensore.

Costituisce principio giurisprudenziale, anche di recente ribadito, quello secondo cui nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo e, in caso si tratti di evento sottratto alla disponibilità della parte (come la morte del difensore), la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. 12/07/2022, n. 22014).

3. Tanto premesso, va rigettata la richiesta della parte ricorrente della trattazione nella medesima udienza di questo ricorso con quello presentato dalla Amore e Vita s.r.l. (già Immobiliare Amore e Vita s.r.l.) di cui Paolo Giacopetti era amministratore unico ed unico socio; dal sistema informatico di questa Corte si evince che, nelle more il ricorso della società avverso la sentenza della C.t.r. delle Marche, sfavorevole alla società medesima, riguardo all’avviso di accertamento relativo alle medesime annualità d’imposta (dal 2005 al 2008), è stato rigettato dalla Corte con ordinanza n. 37178 del 28/11/2021; ne discende la definitività delle riprese a tassazione nei confronti della società da cui traggono origine gli accertamenti notificati al socio di cui alla presente controversia per gli stessi anni d’imposta.

4. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili. Entrambi i motivi di ricorso non si confrontano, infatti, con l’unica, assorbente, ratio decidendi che è quella afferente alla inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività dello stesso. Infatti, richiamando il contenuto della sentenza di primo grado che aveva spiegato come il ricorso introduttivo, proposto in data 8 luglio 2011, fosse tardivo rispetto alla data in cui si era verificata, ai sensi art. 8 della legge n. 890 del 1982, la compiuta giacenza ossia il 17/12/2010 e il 10/04/2011 rispetto alla spedizione delle due raccomandate avvenuta in data, rispettivamente, 03/12/2010 e 29/03/2011, la C.t.r. ha concluso per la tardività e quindi ha deciso per l’inammissibilità del ricorso.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura p