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Ordinanza — n. 3098/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary debt settlement extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3098/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer submitted a request for debt settlement under D.L. 148/2017. Although the taxpayer's lawyer formally renounced the appeal, the court recognized the settlement request as sufficient evidence of the taxpayer's intent to abandon the litigation. Consequently, the procedural prerequisites for continuing the case or collecting court fees were deemed non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 6 del D.L. n. 148/2017; Art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002: A formal request for debt settlement under the simplified procedure constitutes an unequivocal manifestation of the taxpayer's will to abandon the dispute, thereby extinguishing the judicial proceedings.

Parole chiave

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tax debt settlement simplified procedure judicial extinction voluntary abandonment court fees waiver tax appeal dismissal procedural termination rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 6 del D.L. n. 148/2017
Art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
l. n. 228 del 24 dicembre 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/10/2018, n. 24083
Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gianluca GRAMATICA, rappresentato e difeso dagli avv. Victor Uckmar e Caterina Corrado Oliva come da procura in margine al ricorso; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n.2799/2015 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardiapubblicata il 23 giugno 2015; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli;

Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. TK9K010802969, basato su maggiori redditi (annualità 2008). La CTP respingeva il ricorso e il contribuente ricorreva alla CTR che respingeva il gravame. Il contribuente, dunque, propone ricorso in Oggetto:definiz agev 2019 cassazione affidato a undici motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di mero atto di costituzione non depositato nei termini. Successivamente il difensore del contribuente ha depositato memoria con cui ha rinunciato agli atti avendo attestato l’avvenuta definizione agevolata chiesto la declaratoria di estinzione in quanto aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 148/2017.

Ragioni della decisione 1.Va preso atto che il ricorrente ha depositato l a documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, i provvedimenti di rateazione, le ricevute di versamento e l’estratto di ruolo con l’indicazione del numero della cartella (poi riportato nella domanda di definizione) e quello dell’avviso (coincidente con quello oggetto della presente controversia).

3. Precisato quanto sopra, il contribuente – destinatario dell’avviso impugnat o - presentando domanda di definizione del debito fiscale, procedendo ai relativi pagamenti e depositando tutta la documentazione inerente alla domanda stessa ha inequivocabilmente manifestato la volontà di rinunciare, espressa dal proprio difensore pur privo dell’apposita procura, in adempimento dell’impegno di rinunciare assunto con la domanda (ai sensi dell’art. 2, comma 6, del suddetto d.l. n. 148/2017), come ritenuto da questa Corte, laddove si è stabilito che “l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo” (Cass. 03/10/2018, n. 24083).

2. Non essendosi l’Agenzia costituita a mezzo di tempestivo controricorso, in ogni caso nulla deve disporsi in ordine alle spese.

3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).

P.Q.M.

La Corte Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione