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Ordinanza Interlocutoria — n. 3086/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds regarding electronic filing rules and remands case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3086/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giuseppe Anselmo's appeal against the Lazio Regional Tax Court's decision regarding an IRPEF tax assessment. The appellant argued that the appeal was untimely and improperly filed via PEC, while the lower court accepted the filing based on specific administrative regulations. The Supreme Court found the procedural arguments insufficient to overturn the lower court's timeline and filing validity determinations, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2, comma 3, D.M. 23/12/2013 n. 163: The Court of Cassation dismisses appeals where procedural defects regarding filing methods and deadlines are contested without sufficient evidence of violation, remanding the case for further examination of the merits.

Parole chiave

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Italian Tax Law Electronic Filing Rules Procedural Deadline PEC Notification Validity Appeal Dismissal Remand for Merits IRPEF Assessment procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 38, Art. 51, comma 3, D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
Art. 327, comma 1, c.p.c.
546, dell’art. 327, primo comma,cod.
Art. 2, comma 3, D.M. 23/12/2013 n. 163
civ.,la violazione dell’art. 2, comma 3, d.m.
Art. 156 c.p.c.
Rosanna Angarano 3 avesse raggiunto lo scopo ex art. 156 cod.
art. 156 cod. proc. civ
Rosanna Angarano 3 avesse raggiunto lo scopo ex art. 156 cod. proc. civ.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30476/2019R.G. proposto da: ANSEMLO GIUSEPPE, IN PROPRIO, nella sua qualità di A vvocato, elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci, 7, presso lo studio dell’Avv.Piero Colantone Lecis , –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LAZIO, sezione staccata di Latina,n. 1 455 / 2019 , depositata i l 12 / 03 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che: 1.Giuseppe Anselmo ricorre nei confronti dell a Società d ell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. haaccolto l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Lat ina che aveva accoltoil ricorso spiegato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore Irpef per l’anno di imposta 2011.

2. La C.t.r., rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello – sollevata dal contribuente sul presupposto che fosse stato proposto oltre il termine ed a mezzo pec, sebbene si trattasse di processo cartaceo – riteneva legittimo l’accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. L’Avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 38 e 51, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 327, primo comma,cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tempestivamente proposto l’appello. Osserva che la sentenza di primo grado era stata depositata il 16 giugno 2017; che, di conseguenza, il termine semestrale scadeva il 16 gennaio 2018; che, invece, il ricorso era stato notificato a mezzo pec il 17 gennaio 2018.

2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2, comma 3, d.m. . 23 dicembre 2013, n. 163. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente proposto il ricorso, sebbene notificato a mezzo pec, ritenendo che l’atto Cons. est. Rosanna Angarano 3 avesse raggiunto lo scopo ex art. 156 cod. proc. civ. Deduce che ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.m. cit. la parte che abbia utilizzato le modalità telematiche in primo grado è tenuta ad utilizzarle anche per l’appello e ce la medesima regola era valida anche nell’ipotesi in cui per il ricorso si fosse utilizzata la forma cartacea. Aggiunge che, al momento della notifica del ricorso in primo grado, la forma telematica non esisteva, essendo entrata in vigore, facoltativamente, dal 1° luglio 2017.

3. Per la decisione della causa si rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l'acquisizione dei fascicoli del merito, a cur