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Ordinanza — n. 3084/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement and payment under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3084/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that accepted the taxpayer's appeal. The taxpayer had voluntarily requested the extinguishment of the pending litigation and paid the outstanding amounts. Consequently, the court declared the proceedings extinguished under the specific provisions of the 2022 law regarding expedited dispute resolution.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer voluntarily requests the extinguishment of pending litigation and pays the due amounts, the proceedings are declared extinguished by the court, terminating the dispute without the need for further adjudication.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment voluntary settlement payment law 197 2022 provisions tax appeal dismissal procedural termination arretrati d'imposta arretrati di mantenimento differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
Art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18605/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro INDIPENDENZA SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Altieri e Daniela Cutarelli presso il cui studio in Roma, via Sicilia, 66, è elettivamente domiciliata, –controricorrente – IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SARDEGN A n. 141/2019 depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti d i Indipendenza Società CooperativaEdilizia r.l. , in liquidazione , avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Cagliari che , invece, aveva rigettato il ricorso avversogli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2005 e 2006 erano state accertate maggiori Ires, Iva, Irap.

2. Con istanza depositata il3 ottobre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Con nota depositata il 30ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate ha confermato la rituale presentazione della domanda di definizione. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Cons. est. Rosanna Angarano 3 Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».

2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198,legge cit.

4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M.