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Ordinanza — n. 3062/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to implicit waiver of debt via simplified tax definition request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3062/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayer submitted a request for simplified tax definition under D.L. 193/2016. Although the taxpayer did not explicitly renounce the proceedings, the court found that submitting the payment request and supporting documents implicitly manifested a clear intent to waive the dispute. Consequently, the court ruled that the procedural prerequisites for continuing the litigation no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 6, D.L. n. 193/2016; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The submission of a request for simplified tax definition with payment constitutes an implicit and unequivocal waiver of the dispute, extinguishing the litigation without the need for an explicit renunciation.

Parole chiave

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simplified tax definition implicit waiver of proceedings tax debt extinguishment simplified tax procedure litigation extinction tax appeal dismissal D.L. 193/2016 estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 6, D.L. n. 193/2016
Precisato quanto sopra, la contribuente – destinatario dell’avviso impugnat o - presentando domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
Art. 38, D.P.R. n. 600/1973
TK3011303796/2011, basato su maggiori redditi (annualità 2006 e 2007) accertati sinteticamente ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/10/2018, n. 24083
Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Silvia SINISI,rappresentata e difesa dall’avv. Alessia Cascioli come da procura in margine al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 5792/29/15 pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio pubblicata il 4 novembre 2015 ; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli;

Fatti di causa La contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. TK3011303796/2011, basato su maggiori redditi (annualità 2006 e 2007) accertati sinteticamente ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973. La CTP respingeva il ricorso e la contribuente ricorreva alla CTR che respingeva il gravame. La contribuente, dunque, Oggetto:definiz agev 2016 propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di mero atto di costituzione non depositato nei termini. Successivamente la contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione in quanto aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 193/2016.

Ragioni della decisione 1.Va preso atto che la ricorrente ha depositato l a documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, i provvedimenti di accoglimento (contenente l’indicazione del numero di cartella, la quale ultima a sua volta si riferisce all’esatto numero dell’avviso impugnato),le ricevute di versamento e la lista delle cartelle ed avvisi che risultano non pagate all’Agenzia delle Entrate di Roma, aggiornata al 2 ottobre 2023, dal quale non figurano più i debiti oggetto di ricorso, mentre l’Agenzia non ha fatto pervenire nulla.

2. Precisato quanto sopra, la contribuente – destinatario dell’avviso impugnat o - presentando domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, procedendo ai relativi pagamenti e depositando tutta la documentazione inerente alla domanda stessa, pur non avendo provveduto a depositare la rinuncia agli atti espressamente prevista dalla normativa richiamata, ha implicitamente ma inequivocabilmente manifestato la volontà di adempiere all’impegno di rinunciare assunto con la domanda, come ritenuto da questa Corte, laddove si è stabilito che “l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo difetto di interesse al ricorso” (Cass. 03/10/2018, n. 24083).

3. Nulla per le spese non essendosi costituita tempestivamente l’Agenzia.

4. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).

P.Q.M.

La Corte Dichiara l’estinzione del giudizio per c