Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 3058/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax case to new hearing due to unclear case status in administrative list.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3058/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remitted the tax dispute to a new hearing because the case status in the administrative list was unclear. The Administrative Agency challenged the Regional Tax Commission's partial acceptance of the taxpayer's appeal regarding fuel expenses and interest calculations. The court decided to postpone proceedings to allow the Agency to clarify whether the case had been definitively resolved before the final judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 40, comma 3, del D.L. n. 13 del 2023; When the inclusion of a case in the administrative list for extinguishing judgments lacks clarity regarding its final definition, the court must remit the case to a new hearing to allow the Agency to provide precise information.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation case extinction list procedural remand administrative clarity Cassation procedure procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 40, comma 3, del D.L. n. 13 del 2023
Consideratoche: -la presente controversia risulta inserita nell’elenco trasmesso a questa Cortedall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.Ln.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 9165 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro MANCAMICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. Mangia Fabrizio (PEC: mangia.fabrizio@ordavvle.legalmail.it)in virtù di procura speciale posta incalce al ricorso per cassazione, domiciliato in Roma al V.le Mazzini n. 134, presso lo studio dell'Avv.

Marzia Contucci (PEC: marziacontucci@ordineavvocatiroma.org). controricorrentee ricorrente incidentale – avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale della Puglia n.2661/23 /202 1 depositata in data 27 /0 9 /2021; Oggetto:rinvio a nuovoruolo Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 22/11/2023 d a l C onsigliere Roberto Suc cio e riconvocato il Collegio in data01/02/2024; Rilevatoche: - Manca Michele impugnava l’ avviso di accertamento notificatogli conil quale erano recuperate a tassazione ai fini IRPEF, IVA e IRAP spese relative all'acquisto di carburante in quanto non idoneamente documentate e primi di assicurazione dedotti interamente anche per l'importo di competenza di altro anno di imposta; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; - appellava i l contribuente; - la CTR pugliese accoglieva parzialmente l'impugnazione, rigettando la ragione di doglianza incentrata sul difetto di firma dell'atto impugnato e l'eccezione relativa alla violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale e accogliendo il motivo di ricorso relativo alla quantificazione degli interessi e all'omessa indicazione della procedura di calcolo ; secondo il giudicedell’appello con tali omissioni il contribuente non era stato in grado di conoscere e dunque di contestare l'eventuale incongruenza delle somme richieste a tali titoli o la erroneità del calcolo, non risultando idonea a tali fini la mera indicazione dell'importoglobale dovuto ; - ricor re a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidatoa un motivo di impugnazione; il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in cinque motivi;

Consideratoche: -la presente controversia risulta inserita nell’elenco trasmesso a questa Cortedall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.Ln. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; Cons.Est. Roberto Succio - 3 - peraltro, dalle informazioni contenute in tale elenco non risulta con chiarezzal’avvenuta definizione della controversia; -conseguentemente, la causa va rinviata a nuovo ruolo per consentire all’Amministrazionefinanziaria di fornire informazioni puntuali in ordine alregolare perfezionamento o meno della definizione in argomento;