Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on a tax assessment. The plaintiff argued against the automatic termination, while the opposing party relied on specific legislative provisions regarding the extinction of proceedings. The supreme court upheld the decision, confirming that the process ended by operation of law without a substantive trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for automatic extinction under new legislation, the proceedings terminate by operation of law, and the court must declare the process extinguished without ordering a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28073/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ASD TEAM MATERACALCIO A CINQUE, GIANNINI ANTONIO, CRAPULLI GIOVANNI ANTONIO e CRAPULLI EUSTACHIO, rappresentati e difesi nel precedente giudizio dall’avvocato Rosa Santeramo avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Basilicata n. 125 /01 /2022 depositata il 27/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES