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Decreto — n. 3047/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 3047/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on a tax assessment. The plaintiff argued against the automatic termination, while the opposing party relied on specific legislative provisions regarding the extinction of proceedings. The supreme court upheld the lower court's decision, confirming that the process ended by operation of law without a substantive trial.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for extinction under the new procedural framework, the process terminates automatically unless parties request a hearing, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation termination automatic process end cost allocation rules legislative framework 2022 contenzioso tributario ricupero d'imposta priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28570/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CRAPULLI GIOVANNI ANTONIO, ASD TEAM MATERA CALCIO A CINQUE, GIANNINI ANTONIOe CRAPULLI EUSTACHIO, rappresentati e difesi nel precedente grado di giudizio dall’avvocato Rosa Santeramo avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Basilicata n. 123 /01 /2022 depositata il 27/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES