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Ordinanza — n. 3025/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; case extinguished per art. 391 Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3025/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on July 5, 2021. The underlying dispute involved a tax assessment for ICI duties where the lower court ruled the land was buildable rather than exempt. Since the appellant voluntarily abandoned the litigation, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The filing of a withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceeding, preventing any judgment on the merits of the tax dispute.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings tax assessment ICI cassation appeal Civil Procedure Code zona di ville violazione delle norme edilizie impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
In ragione di ciò, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 360 c.p.c.
504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 37, comma 53, d.l. n. 233/2006
Art. 1 e 5 d.lgs. n. 504/1992
Non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
Art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
Art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
artt. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 37, comma 53, d.l.
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 1 5320 / 20 18 propost i da: Ferrario S.r.l., con domicilio fiscale in Vanzago (Ml), alla Via Vittoria n. 2/4/63 (C.F.: 05081320961 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Robetlo Nava (C.F.: NVARRTS9R29H264K ) , nato a Rho (Ml) il 29.10.1959 e residente in Vanzago (Ml), alla Via San Carlo n. 30, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. Gerardo Franco (C.F.: FRN P GR6SH2614381 ; pec : avvocatofranco@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

Rosamaria Mariano, in Roma alla Vi a Pierluigi da Palestrinan. 55, 00195 ( C.F.: MRNRMR64M59 H 50 1I; fax : 06 68301098 ) ; -ricorrente - contro Comune di Vanzago,con sede in Vanzago (MI), alla Via Garibaldi n. 6 (C.F.: 03351920156) in persona del l egale rappresentante Sindaco pro tempore Avvisi accertamento ICI -Rinuncia ricorso Guido Sangiovanni, nato a Busto Arsizio (VA) il 28/02/1977 e residente in Vanzago (MI), alla Via Voltan. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricors o, da ll’ Avv. Espedito lasevoli (C.F.: SVLSDT72M03G812A) e dal Dott.

Fabio Alessandro Elia (C.F.: LEIFLS72E22F839H), ed elettivamente domicili at o presso l o studio del primo, in Roma 00142 alla Via Via Ennio Quinno Visconti n. 61 (pec: avv.espeditoiasevoli@legalmail.it); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 808 / 20 18 emessa d a l la C TR del la Lombard ia in data 26/02/2018e notif icata il 15/03/2018 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. La Ferrario s.r.l. proponeva appello, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardi, avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso da essa proposto contro due avvisi di accertamento ai fini ICI relativi agli anni 2008 e 2009, affermando che la notificazione dell’atto di accertamento fiscale non era avvenuta tardivamente.

2. La Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, affermando che non ricorrevano i presupposti per l’esenzione fiscale invocata dalla contribuente, dovendo qualificarsi i terreni come edificabili, e che, configurando l’omessa dichiarazione dell’ICI, relativa all’anno 2008, come una infedeltà, il relativo avviso fiscale risultava notificato nei termini di legge.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Ferrario s.r.l. sulla base di sette motivi. Il Comune di Vanzago ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 37, comma 53, d.l. n. 233/2006 (conv., con modific., in l. n. 248/2006) e 1 e 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR confuso, a suo dire, il concetto di esenzione fiscale con quello di esenzione dall’obbligo dichiarativo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 53, decreto Bersani e 1 e 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la dichiarazione ICI non era dovuta, trattandosi di fabbricati, e non di area edificabile.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che le aree di pertinenza sono esenti dal tributo e dall’obbligo dichiarativo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR ritenuto che l’avviso di accertamento fosse carente sotto il profilo motivazionale per la determinazione del valore venale delle aree edificabili.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato che l’avviso di accertamento era stato notificato oltre i termini previsti per legge e dal Regolamento ICI approvato dal Comune di Vanzago nel 1997.

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che aveva proposto nuove motivazioni e modificato la domanda iniziale prima dell’udienza di trattazione.

7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato che aveva proposto nuovi documenti nel corso del secondo grado di giudizio.

8. In data 5 luglio 2021 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione dei difensori del controricorrente. In ragione di ciò, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. Le spese sono compensate, come da accordo tra le parti. Non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della su a declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e compensa per intero tra le parti le spese di