Italian tax appeal dismissed for procedural defect due to missing postal receipt notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the petition lacked the mandatory postal receipt notice. The administrative agency challenged a lower court ruling awarding interest on a tax refund, arguing it violated interest cap laws. The court rejected the merits entirely, ruling that without proof of proper service via the required postal receipt, the appeal cannot proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70, co. 10, d.lgs. n. 546/1992; Art. 164, co. 1, lett. a, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the recipient's postal receipt notice is not produced, as this document is essential for proving the perfection of notification and the establishment of adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8390/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Unicredit s.p.a., nella qualità di incorporante il Banco di Sicilia società per azioni, -intimata- Oggetto: tributi 01– 8390 - 2015 – 24 /01/2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Palermo, n . 5725/04/2014 pronunciata il 18 giugno 2014 e depositata il 07 agosto 2014,non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La questione promana dall’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio in relazione alla richiesta di rimborso relativa al credito d’imposta ai fini Irpeg per l’anno 1995 per euro 15.770.124,52 euro. In pendenza di giudizio l’Ufficio versava alla contribuente la somma capitale dovuta, maggiorata degli interessi calcolati dal 30.05.1996, quale data di presentazione della dichiarazione, sino al 31.12.2007 e per 7.076.843,38 euro, sicché chiedeva la cessazione della materia del contendere.
La CTP aderiva tuttavia alla tesi difensiva della contribuente che riteneva dovuti anche gli interessi per l’anno 2008, e pari ad euro 1.007.551,80, tenuto conto che il versamento dell’Ufficio era avvenuto nel primo semestre del 2009. La sentenza resa dalla CTP n. 303/04/2012 non veniva impugnata, divenendo cosa giudicata.
2. Nelle more del procedimento relativo al rimborso degli interessi Unicredit s.p.a. dapprimainviava diffida e, a seguire, agiva per l’ottemperanza della sentenza citata, onde ottenere il rimborso della somma di euro 1.007.551,80 oltre interessi legali sino al soddisfo. Il ricorso veniva accolto dalla CTP di Palermo, che condannava l’Ufficio a rimborsare l’anzidetta somma a titolo di interessi per l’anno 2008, oltre interessi sino al soddisfo.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza della CTP di Palermo l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 70, co. 10, d.lgs. n. 546/1992. Rimane intimata la contribuente. CONSIDERATO 1. Viene svolto unico motivo di ricorso. 01– 8390 - 2015 – 24 /01/2024 MMF 2.In particolare il patrono erariale denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 37, co. 50, d.l. 223/06, conv. in L. n. 248/06 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 2.1 In sostanza critica la sentenza per aver la CTP travalicato il disposto dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 avendo riconosciuto sulla somma, già dovuta a titolo di interessi, la debenza di ulteriori interessi sino al soddisfo, in violazione degli artt. 1283 c.c. e dell’art. 37, co. 50, d.l. 223/06, conv. in L. n. 248/06 secondo cui gli interessi previsti per i rimborsi di tributi non ne producono altri ex art. 1283 c.c..
Afferma invero che la CTP di Palermo inizialmente adita si era limitata a riconoscere gli interessi dovuti nella misura di euro 1.007.55,80, laddove il giudice dell’ottemperanza aveva ammesso gli interessi anatocistici in violazione della disciplina di legge oltre che del decisumdel giudice di merito. 3.La controversia trova soluzioni per ragioni di rito. Va , infatti, preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, spedito per la notificazione a mezzo posta, senza che risulti versato in atti l’avviso di ricevimento del piego raccomandato.
Costituisce, invero, principio consolidato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito (v. tra le altre, Cass.n.18361 del 2018) Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assen z a di attivit à difensiva della parte contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere 01– 8390 - 2015 – 24 /01/2024 MMF amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.