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Ordinanza — n. 2959/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for inadmissibility regarding merits review in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2959/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appellant's cassation appeal against a regional tax commission's decision. The appellant argued that the court failed to consider a unilateral tax relief claim and misapplied procedural rules regarding partial annulment of tax notices. The court ruled the appeal inadmissible because it sought a re-examination of the case's merits, which is strictly prohibited at the cassation stage.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 2; art. 360 c.p.c., n. 3: A cassation appeal is inadmissible if it requests the court to re-examine the merits of the case or to consider facts not previously addressed by the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility tax appeal merits review partial annulment tax notice unilateral tax relief claim procedural exhaustion tax arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2
Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuente denunzia «1)- Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, in relazione all'art.
art. 360 c.p.c., n. 3
1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3», sostenendo che la sentenza gravata sarebbe caduta in grave errore perché, passata in giudicato la pronuncia della CTP, che aveva accolto parzialmente il ricorso, la cartella impugna ta avrebbe dovuto essere integralmente annullata.
art. 111 Cost.
art. 47 CDFU
art. 6 CEDU
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 360 c.p
1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
artt. 111 Cost
art. 112 c.p
36 dpr 600/73 e 54 bis del 1972 dell'art. 112 c.p.c e360 co.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/08/2017, n. 19989
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5715/2016R.G. proposto da: BORELLI SRL, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio 19, presso lo studio dell’avvocato Carlo De Porcellinis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale ad litem. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -resistente- e contro EQUITALIA SUD SPA -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4344/201 5 depositata il 22/07/2015.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ETTORE CIRILLO Presidente MICHELE CATALDI Consigliere - Rel. MARIA LUISA DE ROSA Consigliere VALENTINO LENOCI Consigliere ANGELO NAPOLITANO Consigliere Oggetto: CARTELLA DI PAGAMENTO CC. 23/01/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024dal Consigliere MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.La Borelli s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui all’epigrafe , che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento, emessa, a seguito di controllo formale, per imposte dichiarate e non versate, dalla concessionaria della riscossione Equitalia Sud s.p.a. e relativa all’anno d’imposta 2008.

L’Agenzia si costituisce senza proporre difese, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. La concessionaria rimane intimata. Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuente denunzia «1)- Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3», sostenendo che la sentenza gravata sarebbe caduta in grave errore perché, passata in giudicato la pronuncia della CTP, che aveva accolto parzialmente il ricorso, la cartella impugna ta avrebbe dovuto essere integralmente annullata.

Secondo la ricorrente, infatti, « la Commissione Provinciale, una volta accolto parzialmente il ricorso, doveva annullare la cartella esattoriale emessa e demandare all’ufficio di procedere all’emissione di una nuova cartella con la riliquidazione dell'imposta dovuta in ragione della decisione.». Il motivo (peraltro privo di puntuali e specifici riferimenti all’eventuale produzione e collocazione, nel merito, di documenti a supporto delle deduzioni della parte) è infondato, poiché in contrasto con il principio già affermato da questa Corte, secondo cui « In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributari e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario.» (Cass. 13/12/2021, n. 39660). 2.Con il secondo motivo la contribuente denunzia « 1) - Violazione dell’art. 36 dpr 600/73 e 54 bis del 1972 dell'art. 112 c.p.c e360 co.

I n. 5 c.p.c. ». Sostiene la contribuente che la sentenza gravata sarebbe meritevole di censura « per avere la Commissione Territoriale Regionale risolto il motivo di impugnazione del contribuente sulla base di una dichiarazione resa unilateralmente dall’Agenzia delle Entrate di sgravio di una somma di € 12,78 emersa sulla base di quali differenti controlli. Quindi la C.T.R. ha deciso il gravame del Contribuente rigettandolo senzatenere conto della motivata richiesta di sgravio avanzata dallo stesso Contribuente, sia in sede di autotutela, sia in sede contenziosa, recante somme documentate di importo ben maggiore ad € 12,78 ( si tratta di €1.885,00).».

Vi sarebbe quindi «un contrasto irriducibile tra due affermazioni tra loro nonconciliabili, quella del contribuente che indica in € 1.885,00 la somma chedeve essere oggetto di sgravio per effetto di errori materiali dimostrati equella dell’Agenzia delle Entrate che quantifica in € 12,78 lo sgravio»e, « se la C.R.T. avesse tenuto conto del contrasto», «non avrebbe ritenuto infondato il ricorso». Il motivo è inammissibile sotto diversi profili, ciascuno sufficiente alla relativa declaratoria. Innanzitutto, esso non attinge (come necessario, a pena di inammissibilità:

Cass.10/08/2017, n. 19989, ex plurimis) la ratio decidendi espressa dalla CTR sul punto, secondo cui, «l'Agenzia delle Entrate depositava un tabulato da cui emerge che l'Ufficio ha provveduto per l'IRAP (mod. UNICO) uno sgravio totale, mentre per l'IRPEF e ADD. (mod. 770) uno sgravio parziale euro 12,78.Venivano anche allegati i tabulati relativi ai pagamenti che devono ancora essere effettuati, che si riferiscono a sanzioni ed interessi per tardivi o carenti versamenti di imposte, nonché al recuperodi imposte dichiarate e non versate.Rispetto a tali dati, vi è stata sostanziale acquiescenza da parte delcontribuente, li quale ha dichiarato di volere effettuare un pagamento rateale.

Conseguentemente, nei termini accertati ed indicati inmotivazione e con riferimento ai tabulatipresentati dall'Ufficio finanziario, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza di primo grado, nei limiti dei pagamenti precisati in motivazione.». Il mezzo in decisione non censura affatto la sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce rilevanza decisiva alla condotta di “sostanziale acquiescenza” (o meglio di non contestazione, se non di ammissione) del contribuente rispetto alla predetta produzione documentale erariale e, sulla base di quest’ultima, risolve il contrasto tra le parti sul punto.

Tanto premesso, il mezzo appare inoltre ammissibile anche perché, sostanzialmente, non lamenta l’omesso esame di un fatto storico, ma sollecita la mera rivisitazione del merito del giudizio in ordine alle risultanze documentali istruttorie, ciò che non è consentito in questa sede di legittimità. 3.Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia formulato difese ed essendo rimasta intimata la concessionaria.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto