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Ordinanza — n. 2926/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; taxpayer's withdrawal extinguished proceedings without cost award due to administrative party's non-acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2926/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished after the taxpayer voluntarily withdrew the case before the hearing. The administrative authority remained formally notified and did not accept the withdrawal, preventing the automatic dismissal of the appeal. Consequently, the Court ordered no cost allocation, balancing the procedural rule on withdrawals with the specific obligations of the taxpayer under the simplified tax burden definition.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.; Art. 6, comma 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193: When a taxpayer withdraws a pending appeal under the simplified tax burden definition, the withdrawal is effective only if accepted by the opposing party; if the opposing party remains notified, the proceedings extinguish without a cost award to the withdrawing party.

Parole chiave

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taxpayer withdrawal simplified tax burden cassation appeal cost allocation administrative party procedural extinction notification status rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 6, comma 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte è rimasta intimata; 4.in corso di causa, premesso di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
per quanto riguardale spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198
Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580
10198; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992
32580; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407
27992; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952
20407; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311
40952; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 18
28311; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 18; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326
18; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326); ad ogni modo, nella specie, nulladeve essere dispostoin ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto la controparte del rinunciante è rimasta intimata;
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456
19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12883/2015R.G., proposto DA Teobaldi Renato, nella qualità di titolare dell’impresa individuale corrente in Trinità (CN) sotto la ditta “Teobaldi Renato Impianti di riscaldamento e idraulici”, rappresentato e difesodall’Avv. Enrico Martinetti, con studio in Mondovì (CN), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Torino il 6 marzo 2015, n. 278/38/2015; CONTRIBUTO UNIFICATO RISCOSSIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 gennaio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. Renato Teobaldi , nella qualità di titolare dell’impresa individuale corrente sotto la ditta “Teobaldi Renato Impianti di riscaldamento e idraulici”, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Torino il 6 marzo 2015, n. 278/38/2015, la quale, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento del contributo unificato nella misura di € 4.000,00 per un procedimento promosso con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (n. 1208/2011 R.G.)in materia di appalti, ha accolto l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovincial e di Torino col n. 90/11/2013, con compensazione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario - sul presupposto che il contribuente avesse ricevuto regolare notifica dell’invito di pagamento presso il domicilio eletto ai fini del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo;

3. la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte è rimasta intimata; 4.in corso di causa, premesso di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e di aver ottemperato all’integrale pagamento del debito risultante dalla cartella di pagamentosecondo le indicazioni dell’agente della riscossione, il contribuente ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione ed ha chiesto l’estinzione del procedimento; CONSIDERATO CHE:

1. la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di specifico potere in forza della procura ad litem(art. 390, comma 3, cod. proc. civ.);

2. pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;

3. invero, l a rinuncia a l ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio(tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131);

4. per quanto riguardale spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; quest’ultima disposizione, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli «assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi»; in ipotesi non trova, infatti, applicazione l'art. 391, quarto comma,cod. proc. civ. (secondo cui: «La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale»), non dovendo essere accettata la rinuncia al ricorso dalla controparte intimata;

5. tuttavia, in linea generale, la condanna del ricorrente all a rifusione dellespese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legissottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione; si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si pone come un'eccezione alla regola prevista dall'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese giudiziali tra le parti (in particolare:

Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 18; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326); ad ogni modo, nella specie, nulladeve essere dispostoin ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto la controparte del rinunciante è rimasta intimata;

6. infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M.

La Cortedichiara l'estinzione del