Court dismisses appeal against tax agency for extinguished lawsuit due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Roberto Mazzei's appeal against the tax agency's decision to declare the lawsuit extinguished. The lower court ruled that the procedural act of transmitting the case list under the new tax law automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld the extinction of the case and assigned the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The transmission of a case list by the tax authority under the new tax law automatically extinguishes the litigation, barring further proceedings unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2893/2018 R.G. proposto da MAZZEI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARNOVALE MASSIMILIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Calabria n. 1677/2017 depositata il 09/06/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO