Cassation court dismisses tax appeal declaring tax litigation extinguished by administrative act listing. The court rules the process ended per statutory provisions. The losing party bears the costs of the extinguished proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the tax authority against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the tax authority's act of listing the case in a specific register, pursuant to the 2022 law, documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the claim. Consequently, the court upheld the decision that the process had legally terminated, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The listing of a tax case in the prescribed register by the tax authority constitutes the regular definition of the dispute, thereby extinguishing the proceedings and shifting costs to the party who advanced them, unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9460/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MANDOZZI MAURO, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dai dott. POSTACCHINI PIERINO E ROSSI TANIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 670/ 01/ 2020 depositata il 01/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE