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Sentenza — n. 2735/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; notification of appeal triggered short appeal period for cassation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2735/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the notification of the appeal to the Regional Tax Commission occurred after the strict sixty-day deadline. The appellant argued that knowledge of the judgment was established through the appeal's filing, but the Court held that legal notification by a judicial officer is the sole mechanism for triggering the short appeal period. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 285 cod. proc. civ.; Art. 170 cod. proc. civ., comma 1: The short appeal period for cassation commences only upon the legal notification of the appeal judgment by a judicial officer, not merely upon the filing of the appeal.

Parole chiave

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short appeal period judicial notification cassation inadmissibility tax appeal procedure legal knowledge requirement indagine per frode iva assistenza amministrativa fiscale internazionale regime speciale delle agenzie di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 285 cod. proc. civ.
Invero, se la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore (art. 285 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 170 cod. proc. civ., comma 1
civ., in relazione all'art. 170 cod.
Art. 6 del d.l. n. 119/2018
pur tenendo conto, nella specie, dello slittamento della data di tale ultimo termine del 30.10.2018 al 30.7.2019, per effetto della sospensionedi nove mesi di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018trattandosi di termini scadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
Art. 325, comma 2 cod. proc. civ.
art. 326 cod. proc. civ
breve a carico dell'impugnante è che, presupponendo l'esercizio della prima impugnazione la conoscenza della sentenza impugnata [...] ricorre esattamente la situazione di «notum facere» realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude l'art. 326 cod. proc. civ., comma 1.
art. 285 cod. proc. civ
Invero, se la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore (art. 285 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 170 cod. proc. civ
civ., in relazione all'art. 170 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. n. 21718 del 2012
Cass., sez. 3, sent. n. 13446 del 2020
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 32387 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da Alicja Omiotek rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Gianni Di Matteo e dall’Avv.to Valentina Ferrigni , elettivamente domiciliata presso lo studio delprimo difensore in Roma, Via G. Ferrari n. 35; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

Oggetto: Tributi Ricorso per cassazione - Proposizione successiva all'esperimento della domanda di revocazione avverso la medesima sentenza impugnata in sede di legittimità - Termine breve - Applicabilità -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 4472/6/2018, depositata in data 26 giugno 2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita, per la ricorrente l’Avv.to Gianni Di Matteo e per l’Agenzia delle entrate l’Avv.to dello Stato Barbara Tidore;

FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 4472/6/2018, depositata in data 26 giugno 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio, previa riunione,accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e rigettava l’appello di Alicja Omiotek, titolare di omonima ditta,esercente attività di agenzia di viaggi,avverso la sentenza n. 2843/42/2017 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma, previa riunione: 1)aveva accolto parzialmente il ricorsoproposto da Alicja Omiotek, avverso l’avviso accertamento con il quale l’Ufficio, sulla base di indagini finanziarie, aveva contestato nei confronti della contribuente,un maggior reddito di impresa, ai fini delle imposte dirette e Iva, per l’anno 2008; 2)aveva accolto il ricorso proposto da Euro Ray Incoming s.r.l., società partecipata dalla contribuente, avverso l’avviso emesso, ai fini Ires, Irap e Iva, per la medesima annualità. 2.In punto di diritto, la CTR-dopo avere rigettato l’eccezione di inammissibilità della notifica, via pec, dell’appello dell’Ufficio-da un lato, ha disatteso i motivi di gravame della contribuente considerato che alcun obbligo di instaurazione di contraddittorio preventivo sussisteva nell’ipotesi di accertamento basato su indagini bancarie e che alcuna carenza di motivazione dell’avviso era configurabile nel caso di specie, essendo la contribuente a dovere assolvere all’onere probatorio al fine di superare le emergenze della documentazione bancaria in esso indicata, e, dall’altro,ha accolto l’appello dell’Ufficio avendo il giudice di primo grado ridotto l’importo del maggior reddito contestato nell’avviso in base alle risultanze della disposta CTU che non erano condivisibili sia per l’estemporaneità dell’acquisizione di documentazione aggiuntiva consegnata dalla contribuente su invito dello stesso consulente sia per l’assenza di elementi dotati dei requisiti di univocità, precisione e certezza, idonei a superare la presunzione legale di maggiori ricavi ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73. 3.Avverso la suddetta sentenzaAlicja Omiotek propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso l’Agenzia delle entrate sollevando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo del giudice di appello per avere ritenuto validamente effettuata la notifica a mezzo pecdell’atto di appello dell’Ufficio sebbene - dopo lo svolgimento del primo grado in forma cartacea, e la proposizionedell’atto di appelloin precedenza da parte della contribuente ugualmente in tale forma, con conseguente scelta del rito per effetto dell’introduzione sperimentale del processo tributario telematiconel Lazio a far data dal 15.4.2017 - l’Ufficio, nel proporre autonomo gravame avverso la medesima sentenza, avesse dovuto attenersi a tale scelta di rito invece che effettuare la notifica, da ritenersi inesistente,via pec dell’atto di appello. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi e controversi per il giudizio, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione sollevata, in primo grado , dalla ricorrenteconcernente le “violazioni dell’Ufficio nel procedimento di acquisizione ed utilizzo dei dati nel corso dell’accertamento bancario eseguito in capo alla ditta Omiotek e alla Euro Ray Incoming s.r.l.” non avendo l’Ufficio svolto il contraddittorio preventivo in spregio al principio del diritto al contraddittorio espresso in sede comunitaria (sentenza 18.12.2009, causa C-349/07) e poi ripreso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 18184 del 2013. 3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 per avere il giudice di appello ritenuto legittimo l’accertamento bancario in questione sebbenel’avviso fosse privo di motivazione essendosi l’Ufficio limit ato ad indicare in essouna serie di movimentazioni dei conti correnti senza esplicitare alcuna ragione della loro asserita rilevanza.

4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza di appello e la violazione del principio di non contestazione in relazione alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

5. In via preliminare, va esaminata l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate d’inammissibilità delricorso per cassazione, per intempestività. 5.1. Rileva, infatti, che Alicja Omiotek risulta va aver impugnato anche per revocazione - con atto spedito a mezzo servizio postale in data 3.8.2018 - la medesima sentenza della CTR del Lazio , poi fatta oggetto di ricorso per cassazione. Di conseguenza, ad avviso dell’Ufficio, poiché la notifica della impugnazione equivale, sul piano della conoscenza legale da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata, la contribuente avrebbe dovutonotificare il ricorso per cassazione entro il termine breve, ex art 325, comma 2, c.p.c.,decorrente dalla data della prima notifica.

Nella specie, tra la data del 3.8.2008 e quella in cui la contribuente aveva spedito , a mezzo posta,il ricorso per cassazione, ovvero il 22.10.2019 , risulta vano decorsi più di sessanta giorni,pur tenendo conto della sospensione di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, con scadenza del termine breve per la notifica il 30.7.2019. 5.2.L’eccezione è fondata. 5.3.Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito che "la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4), cod. proc. civ.". (da ultimo, Cass., sez. 3, n. 13446 del 2020;

Cass. Sez. 5, ord. 5 settembre 2019, n. 22220; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, sent. 13 agosto 2015, n. 16828, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 7261, Rv. 625600-01 e Cass. Sez. 3, sent. 4 dicembre 2012, n. 21718, non massimata). 5.4.Orbene, "la ragione che in questi casi giustifica il decorso del termine c.d. breve a carico dell'impugnante è che, presupponendo l'esercizio della prima impugnazione la conoscenza della sentenza impugnata [...] ricorre esattamente la situazione di «notum facere» realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude l'art. 326 cod. proc. civ., comma 1.

Invero, se la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore (art. 285 cod. proc. civ., in relazione all'art. 170 cod. proc. civ., comma 1) si realizza tramite la consegna da parte dell'ufficiale giudiziario fidefacente al riguardo della copia integrale della stessa, appare evidente che, quando il difensore della parte esercita per conto di questa il diritto di impugnazione, il «notum facere» relativo alla sentenza, idoneo al decorso del termine per impugnare, si realizza a maggior ragione nel momento in cui alla redazione dell'atto di impugnazione (atto interno alla sfera del mandato alle liti) segue l'esternazione nel processo con effetti per tutte le sue parti tramite la notificazione dell'impugnazione (e nel caso ve ne siano più con effetto dall'ultima notificazione).

La conoscenza della sentenza è, infatti, rivelata nel processo dalla necessaria implicazione che deriva dall'essere essa sottoposta a critica mediante un'impugnazione. Detta conoscenza, poi, è rivelata sempre tramite atto dell'ufficiale giudiziario, cioè tramite la notificazione dell'impugnazione. Non si tratta di interpretazione analogica, perché l'ipotesi di conoscenza legale idonea al decorso del termine breve che si è individuata non riguarda un equipollente della notificazione, ma semplicemente un modo di realizzazione proprio del suo effetto, tra l'altro provocato dalla stessa parte riguardo alla quale al «notum facere» relativo alla sentenza è dato rilievo, e, quindi, l'operazione ermeneutica è semmai un'interpretazione meramente estensiva, che, com'è noto, è ammissibile pur in presenza di norme eccezionali" (così Cass.

Sez. 3, sent.n. 21718 del 2012, cit.; da ultimo, Cass., sez.3, sent. n. 13446 del 2020). 5.6.Orbene, poiché nel caso in esame la proposizione della revocazione della sentenza di appello (sentenza fatta oggetto anche di ricorso per cassazione) è avvenuta- come si evince dalla copia del ricorso per revocazione allegato al controricorso- con atto spedito, a mezzo posta il 3.08.2018 , entro sessanta giorni da tale dataavrebbe dovuto compiersi anche la notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta, invece,con spedizione a mezzo posta il 22 10.2019 , oltre il termine breve ex ad 325, comma 2, cod. proc. civ. pur tenendo conto, nella specie, dello slittamento della data di tale ultimo termine del 30.10.2018 al 30.7.2019, per effetto della sospensionedi nove mesi di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018trattandosi di termini scadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q. M. La Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 14.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso a Roma il 6 dicembre 2023. Il Consigliere est.Maria Giulia Putaturo Donati Il Presidente Viscido di Nocera Ernestino Lui