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Ordinanza — n. 2723/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit within statutory time limits under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2723/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible due to the failure to deposit the petition within the strict time limits required by law. Although the tax authority had notified the counter-petition, the court ruled that such notification does not cure the procedural defect of missing the filing deadline. Consequently, the appeal was rejected, and no costs were assigned because the opposing agency lacked proper standing in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 156 cod. proc. civ.: The failure to deposit a cassation appeal within the prescribed time limits renders it inadmissible, and the subsequent notification of the counter-petition does not cure this violation of peremptory deadlines.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limits non-deposit of petition peremptory deadlines civil procedure code tax authority standing procedural nullity tassa sulle case da gioco

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Consideratoche: - il ricorso è improcedibile in ragione dell’omesso deposito dello stesso nei termini di cui all’art. 369 cod.
Art. 156 cod. proc. civ.
6420/1981); invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanzadi forme in senso stretto e non di termini perentori, per iquali vigono apposite e separate norme (Cass.
Art. 370 cod. proc. civ.
Roberto Succio - 4 richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilitàdel ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso inquello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R.
art. 369 cod. proc. civ
Consideratoche: - il ricorso è improcedibile in ragione dell’omesso deposito dello stesso nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ.
art. 156 cod. proc. civ
6420/1981); invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ.
art. 370 cod. proc. civ
Roberto Succio - 4 richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilitàdel ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso inquello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 4859/1981
perché, benché notificatoalla controparte, non è stato depositato presso la cancelleria diquesta Corte ; -com’è noto, in tali casi l a costituzione dell'intimata Amministrazione finanziaria non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859/1981 e n.
Cass., Sez. U., n. 6420/1981
Cass. n. 12894/2013
- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanzadi forme in senso stretto e non di termini perentori, per iquali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013;
Cass. n. 24686/2014
Cass. n. 24453/2017
Cass.n.24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass.
Cass. n. 41967/2021
24453/2017; Cass. n. 41967/2021); - inoltre, occorre rilevare che la parte alla quale sia stato notificato unricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositareil ricorso e gli altri atti indicati nell’art.
Cass. n. 21969/2008
e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recuperodelle spese (Cass. n. 21969/2008;
Cass. n. 4917/2020
Cass., Sez. U., n. 20621 del 2023
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9677 /20 2 3 R.G. proposto da : FERRO LUIGI , rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv.Raffaele Vanacore (PEC: raffaele.vanacore@avvocatismcv.it ) e dall’avv. Gaetano Santagata (PEC: avv.gaetanosantagata@pec.it ) congiuntamentee disgiuntamente tra di loro ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ); - controricorrent e – Oggetto:ricorso non depositato- improcedibilità Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3950/2022depositata in data 16 /0 9 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 22/11/2023d a l C onsigliere Roberto Succio . Rilevatoche: - il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’atto impositivo emesso anche nei propri confronti – in relazione alla quotadi spettanza - , nella qualità di obbligato in solido, dolendosi della pretesa richiesta dall’Ufficio a titolo di Imposta Unica per l’anno 2013 ex art. 1 d . l gs. 504/1998, quantificata in capo alla societàgestore in relazione alla base imponibile di € 231.748,66, dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa e su eventi sportivi ed una imputabilità all’appellante di una quota dell’ImpostaUnica per l’anno 2013 pari ad € 37.062,76; - secondo la ricostruzione svolta dagli agenti di Polizia Tributaria, la SKS365 GROUP GMBH (di seguito SKS365), con sede legale a Innsbruckin Austria (oggi con sede a M alta ), già titolare del codice identificativoestero ATU65138512, ed esercente attività connesse con le lotterie e le scommesse, per gli anni oggetto di verifica, aveva posto in essere una stabile organizzazione personale plurima occulta, dotandosi, allo scopo, di una rete radicata nel territorio nazionale costituita da migliaia di Punti di Raccolta (CED/CTD):imprese ubicate sull’intero territorio della Repubblica Italiana che, seppure formalmente costituite come internet point o camuffate da altre attività commerciali, di fatto sono risultate essere agenti/mediatori/intermediari dipendenti della SKS365 che,in nome e per conto di quest’ultima, hanno raccolto le giocate dagliscommettitori (incassando il denaro), rilasciando le ricevute digioco (documenti in grado di impegnare direttamente la casa mandantenon residente) e pagato le vincite;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - l’ADM – Ufficio dei Monopoli per la Campania, territorialmente competentein base al domicilio fiscale del contribuente, notificava quindi l’avviso di accertamento per l’anno 2013 all’obbligato solidale sig. Ferro Luigi, individuato come sopra, chiamato in solido per la propria quota parte, atteso che il nominativo del predetto CTD (centro trasmissione dati) risultava inserito negli allegatin. 146 e 147 del PVC della GdF di Bergamo redatto a carico dellaSKS365 GROUP; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava Ferro Luigi; - la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio c on la pronunciaqui gravata rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi;resiste con controricorso l’A genzia delle Entrate .

Consideratoche: - il ricorso è improcedibile in ragione dell’omesso deposito dello stesso nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. perché, benché notificatoalla controparte, non è stato depositato presso la cancelleria diquesta Corte ; -com’è noto, in tali casi l a costituzione dell'intimata Amministrazione finanziaria non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859/1981 e n. 6420/1981); invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanzadi forme in senso stretto e non di termini perentori, per iquali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013;

Cass.n.24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021); - inoltre, occorre rilevare che la parte alla quale sia stato notificato unricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositareil ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di Cons.Est. Roberto Succio - 4 richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilitàdel ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso inquello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recuperodelle spese (Cass. n. 21969/2008;

Cass. n. 4917/2020); -va poi premesso che il ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorsonella cancelleria della Corte di Cassazione, è tenuto comunque al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che la controricorrente ha apprestato delle difese ; nel presente caso però sussistonodue ragioni che impediscono la liquidazione delle stesse; - in primo luogo, si è costituita nel presente giudizio l’Agenzia delle Entrate, soggetto giuridicamente diverso dall’Agenzia delle Dogane nei confrontidella quale risulta proposta l’impugnazione di fronte a questa Corte; la stessa, quindi, non è legittimata partecipare al presente giudizio; - secondariamente, difetta comunque la prova della notifica a parte ricorrentedel controricorso in atti; -pertanto, nulla va disposto in ordine alle spese di lite; -in ultimo, stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 - quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13,se dovuto (Cass. , Sez.

U . , n. 20621 del 2023) ; p.q.m. dichiaraimprocedibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto Cons.Est. Roberto Succio - 5 dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento a cari