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Ordinanza — n. 2717/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to lack of transcribed precedent judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2717/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax authority's appeal inadmissible because the cited precedent judgment was not transcribed in the record. The lower court had dismissed a taxpayer's challenge to a payment order based on the lack of a contradictory hearing with the tax administration, relying on a prior decision that was not reproduced in the current appeal. The Court ruled that the principle of autosufficienza requires the full text and procedural context of the binding precedent to be explicitly included, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c., n. 6; The appeal for inadmissibility based on a non-existent or non-transcribed precedent judgment is rejected if the judgment is not fully transcribed and the procedural context of its production is not indicated.

Parole chiave

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art. 366 c.p.c. giudicato esterno autosufficienza ricorso trascrizione sentenza inammissibilità appello contraddittorio tributario prescrizione decennale tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6
– rileva la Corte che il motivo non è autosufficiente (art. 366 c.p.c., primo comma, n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
115 del 2002, art. 13, c.
art. 366 c.p
– rileva la Corte che il motivo non è autosufficiente (art. 366 c.p.c., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 31 maggio 2018, n. 13988
Cass., 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., 8 marzo 2018, n.
Cass., 8 marzo 2018, n. 5508
13988; Cass., 8 marzo 2018, n. 5508; Cass., 23 giugno 2017, n.
Cass., 23 giugno 2017, n. 15737
5508; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., 11 febbraio 2015, n.
Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617
15737; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., 16 luglio 2014, n.
Cass., 16 luglio 2014, n. 16227
2617; Cass., 16 luglio 2014, n. 16227; Cass., 30 aprile 2010, n.
Cass., 30 aprile 2010, n. 10537
16227; Cass., 30 aprile 2010, n. 10537; Cass., 13 marzo 2009, n.
Cass., 13 marzo 2009, n. 6184
10537; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass., 13 dicembre 2006, n.
Cass., 13 dicembre 2006, n. 26627
6184; Cass., 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass.
Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416
26627; Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416); - dell'indicazione del momento, e della sede processuale, di produzione della sentenza passata in giudicato (v.
Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778
1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778;
Cass., 5 novembre 2014, n. 23514
Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass.
Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938
23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n.
Cass., 14 marzo 2014, n. 5955
9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14800/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro Immobiliare Edilia Prima S.r.l., in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 86, presso lo studio del prof. avvocato Antonio Spadafora che la rappresentatae difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 7292/29/14, depositata il 3 dicembre 2014, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 settembre 2023,dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto . Registro Invim Riscossione Rilevato che: 1. –con sentenza n. 7292/29/14, depositata il 3 dicembre 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, così confermando la decisionedi prime cure recante accoglimento dell’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo dell’Invim straordinaria dovuta dalla contribuente sulla base dipregresso avviso di liquidazione n. 25/195 del 7 marzo 1995; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - secondo l’assunto svolto in giudizio dalla contribuente, la dichiarazione Invim presentata ai sensi del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1, comma 3, conv. in l. 18 novembre 1991, n. 363 (e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art.

18) aveva formato oggetto di rettifica con avviso di liquidazione che aveva rideterminato il valore di riferimento dell’incremento di valore sottoposto a tassazione, così per l’appunto rettificato; e che detto avviso di liquidazione era stato impugnato con ricorso ritualmente depositato davanti alla Commissione tributaria epperò non notificato a controparte; - con sentenza n. 364/35/05 detto ricorso era stato, quindi, dichiarato inammissibile «proprio per la mancata dimostrazione dell’instaurazione del contraddittorio» e, in relazione a detta pronuncia, era stata emessa, dietro iscrizione a ruolo delle somme dovute sulla base del ridetto avviso di liquidazione, l’impugnata cartella di pagamento che era stata notificata il 14 settembre 2011; -il giudice del primo grado, poi, aveva accolto l’impugnazione della cartella rilevando che, a seguito del ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione, non si era «instaurato alcun contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria» -che, pertanto, non era stata «parte del processo»- così che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere emessa nel rispetto del termine di decadenza posto dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 17 (dunque entro il 31 dicembre 1996) e, al più,nel rispetto del termine di prescrizione decennale (id est «entro il 2005») decorrente dalla notifica del ridetto avviso di liquidazione; - gli spiegati motivi di appello dell’Agenzia andavano, pertanto, disattesi in quanto: a) – il difetto di notifica del ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione aveva determinato la «mancata instaurazione del contraddittorio processuale», vizio, questo, più grave di quello «che può determinarsi in caso di ricorso inammissibile o tardivo»; b) –difatti, detto ricorso, seppur depositato davanti al giudice adito, non era stato notificato all’Amministrazione finanziaria – con conseguente difetto di «pendenza del giudizio» - così che il giudicato di inammissibilità doveva ritenersi «formale solo in senso “improprio od apparente” (nel senso che dà atto della chiusura del fascicolo processuale)»; c) -difettando la pendenza di un giudizio, doveva aversi riguardo «alla definitività del provvedimento amministrativo, consolidatosi per effetto della mancata impugnazione» piuttosto che ad un’actio iudicaticui correlare il termine di prescrizione decennale; d) – in sintesi, la fattispecie processuale in esame nonaveva determinato alcun «impedimento della decadenza per l’esercizio del potere di riscossione» risultando inapplicabili le disposizioni di cui agli «artt. 2967 e 2945, comma 2, del cod. civ.»; 2. -l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -Immobiliare Edilia Prima S.r.l. resiste con controricorso; -sono state depositate memorie.

Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoagli artt. 2909, 2945, 2946 e 2967 cod. civ., ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 17; - assume, in sintesi, la ricorrente l’erroneità della qualificazione giuridica operata dalla gravata sentenza in termini di difetto della pendenza del giudizio introdotto dietro impugnazione di un avviso di liquidazione, e di un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria; qualificazione, questa, suscettibile di incidere sulla «certezza dei diritti e dei poteri» in quanto «il dubbio sulla litispendenza inciderebbe sull’esercizio in concreto del potere di imposizione, pregiudicando in tal modo il rapporto tributario, e favorendo anche un uso dilatorio del relativo contenzioso con pregiudizio dell’esazione dei crediti erariali»; - soggiunge, quindi, la ricorrente che – secondo dicta della giurisprudenza di legittimità – il giudizio da controparte proposto avverso l’avviso di liquidazione dell’Invim avrebbe dovuto ritenersi pendente sino al passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità, a tal fine non rilevando l’esistenzadi vizi suscettibili di determinare l’invalidità o la stessa inammissibilità del ricorso; 2.

–il ricorso è inammissibile; 3. – rileva la Corte che il motivo non è autosufficiente (art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6), posto che la pronuncia, che si assume integrare il giudicato, non viene riprodotta; -il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in tema di giudicato esterno, viene difatti declinato dalla Corte sotto i due (ricorrenti) profili che involgono la necessità: - della trascrizione della sentenza che costituisce giudicato (non essendo sufficiente la riproduzione di stralci ovvero del suo solo dispositivo: cfr.

Cass., 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., 8 marzo 2018, n. 5508; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., 16 luglio 2014, n. 16227; Cass., 30 aprile 2010, n. 10537; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass., 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416); - dell'indicazione del momento, e della sede processuale, di produzione della sentenza passata in giudicato (v. in particolare, Cass., 8 marzo 2018, n. 5508; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416); 3.1 – a fronte del rilievo secondo il quale non si era «instaurato alcun contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria» che, pertanto, non era stata «parte del processo», il motivo di ricorso, per di più, non reca alcuna specifica indicazione a riguardo della reclamata actio iudicati(cui correlare il termine di prescrizione decennale), i cui profili soggettivi nemmeno risultano dedotti con riferimento alle parti del giudicato e, per quel che più rileva, all’Ufficio convenuto in giudizio, Ufficioal quale imputare l’atto impositivo in contestazione; 4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistono, però , i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778;

Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 10.700,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle sp