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Ordinanza — n. 2663/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding unproven expenses and procedural vices not raised at lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2663/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by G.M. Ponteggi Srl and its shareholders against a regional tax commission decision. The taxpayers argued for the recognition of specific business expenses and alleged procedural errors in the lower court's handling of evidence. The court dismissed these claims because the alleged procedural vices were revocatory in nature and not properly identified or cited in the lower proceedings, while the substantive evidence for the disputed costs remained insufficient and unverified.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court rejects appeals based on alleged procedural vices that are revocatory in nature when the parties fail to specify the exact location of the documents or the precise moment of their production in the case file.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal dismissal procedural vices revocatory burden of proof tax evidence production rules tax expense verification capitale proprio dissimulato reddito delle partecipazioni capitale di partecipazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quate
art. 2729 cod. civ
civ., i contribuenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., e dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.M. Ponteggi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Chillotti Rosanna e Attia El Tabakh Gebril , rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv.to Andreina Pastore del Foro di Milano, che ha indicato recapito PEC, avendo tutti dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al viale Caldara n. 41 in Milano ; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1832, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 7.3.2016, e pubblicata il 31.3.2016;

O GGETTO : Società e soci - Avviso di accertamento 2007 - Rilevanza del giudizio penale nel contezioso tributario - Adesione a normativa condonistica -Oneri probatori - Morte della parte - Conseguenze. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla G.M. Ponteggi Srl, avente ridotta base partecipativa e dedita all’attività di montaggio di ponteggi per l’edilizia, l’avviso di accertamento n. T9D013D5585/2012, con riferimento ad II.DD., Iva ed Irap, in relazione all’anno 2007, sul fondamento di una pluralità di rilievi che importavano la contestazione di aver prodotto un reddito reale di Euro 749.709,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 17.439,00 (sent.

CTR, p. 1). Erano quindi notificati al socio dichiarato Chillotti Rosanna, ed a suo marito Attia El Tabakh Gebril, ritenuto socio occulto della società, gli avvisi di accertamento n. T9D013D5586/2012 e n. T9D013D5594/2012, attinenti al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.

2. La società ed i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime censure. La CTP riuniva i ricorsi ed accoglieva parzialmente le contestazioni, annullando il primo rilievo proposto dall’Amministrazione finanziaria, e riducendo pertanto il reddito accertato della società di Euro 316.850,00 (ric., p. 3), confermando nel resto gli avvisi di accertamento.

3. La società ed i soci spiegavano appello avverso la decisione conseguita dal giudice di primo grado, nella parte ad essi sfavorevole, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinnovando le proprie critiche. L’Agenzia delle Entrate non proponeva ricorso incidentale in ordine al rilievo annullato. Il giudice del gravame rigettava il ricorso.

4. La società ed i soci hanno introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. I contribuenti hanno quindi depositato anche memoria. Ragioni della decisione 1. Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc civ., per avere il giudice dell’appello “completamente omesso l’esame” (ric., p.

15) della sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Milano il 27.1.2016 (ric., p. 7), di completa assoluzione della Chillotti, socio e legale rappresentante della G.M. Ponteggi Srl, da contestazioni analoghe a quelle di cui si dibatte nell’odierno giudizio, con formula ‘perché il fatto non sussiste’.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la violazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1350, 1362, 1367 e 2696 cod. civ., per non avere il giudice del gravame adeguatamente esaminato la documentazione prodotta, che assicura prova dell’infondatezza dei rilievi mossi dall’Amministrazione finanziaria, ed avere in conseguenza anche errato nel ripartire l’onere della prova tra le parti.

3. Occorre esaminare preliminarmente le istanze proposte dai ricorrenti mediante la memoria depositata in prossimità della data di udienza. 3.1. Innanzitutto i contribuenti hanno segnalato la scomparsa di Attia El Tabakh Gebril, intervenuta il 12.10.2017 in Milano, ed hanno domandato dichiararsi l’interruzione del processo. Occorre però ricordare la condivisibile giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui “nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt.299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito, dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato”, Cass. sez.

III, 3.12.2015, n. 24635. 3.2. In secondo luogo, Chillotti Rosanna ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla propria posizione processuale, avendo aderito alla normativa di definizione agevolata di cui al Dl n. 119 del 2018, come conv. Deve però rilevarsi che la contribuente non ha prodotto documentazione sufficiente a consentire di ritenere che mediante l’istanza di adesione al condono, presentata in relazione ad una cartella esattoriale, abbia inteso definire proprio la pretesa tributaria riportata nell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.

Inoltre, la contribuente non ha assicurato prova del pagamento di tutte le rate in cui il suo debito erariale è stato frazionato (cfr. art. 3, comma 14, Dl n. 119 del 2018, come conv.).

4. Tanto premesso, con il loro primo motivo di ricorso i contribuenti criticano la decisione assunta dalla CTR per non avere il giudice dell’appello esaminato e tenuto conto della sentenza penale di assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste, pronunziata dei confronti di Chillotti Rosanna nel giudizio che ha avuto ad oggetto sostanzialmente gli stessi fatti su cui si fonda l’atto impositivo per cui è causa in questa sede, non valorizzando gli accertamenti eseguiti in sede penale. 4.1. Ricordato che sul primo rilievo proposto nell’avviso di accertamento si è formato il giudicato favorevole ai contribuenti, essendo stato annullato dalla CTP senza che l’Ente impositore abbia interposto appello, sembra opportuno segnalare in premessa, per chiarezza espositiva, che con il secondo rilievo l’Amministrazione finanziaria ha contestato la percezione di maggiori ricavi, disconoscendo l’affermato finanziamento in favore della società, nella misura di Euro 86.142,00 (ric., p. 4), dichiarato come effettuato da Chillotti Rosanna stante, in primo luogo, il fatto che la contribuente non disponeva della provvista necessaria a procedere al finanziamento. 4.1.1.

Con il terzo rilievo, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione la somma di Euro 312.538,00 (ibidem), dichiarata come relativa a costi sopportati per il pagamento degli operai addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi. I costi sono stati disconosciuti perché numerose delle fatture di pagamento prodotte risultavano non conformi alla previsione legale in quanto generiche, ed erano pure state redatte, in ampia parte, dalla stessa mano in relazione ad operai diversi. L’Ente impositore ha pure escluso la deducibilità dei costi relativi al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, Euro 9.605,21 (ric., p. 5), perché non documentati. 4.1.2.

Mediante il quarto rilievo, poi, l’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la detrazione IVA che la società ha invocato in relazione ai canoni di locazione finanziaria di autovetture ed al carburante utilizzato per la circolazione. L’Agenzia delle Entrate ha negato la deducibilità ritenendo non provato che le autovetture, non veicoli commerciali, fossero state utilizzate per le esigenze della società e non personali dei soci. Con riferimento al propellente, l’Amministrazione finanziaria ha contestato che risultava violato l’obbligo di redazione della scheda carburante. 4.3.

Tanto premesso, con riferimento alla sentenza penale, la CTR ha osservato che “nessun contributo può essere attributo all’esito del giudizio penale, peraltro privo dei requisiti di definitività, atteso che i presupposti per la sussistenza di condotte penalmente rilevanti e i presupposti per l’imposizione fiscale sono differenti” (sent. CTR, p. 3). 4.4. I ricorrenti, invero, non si confrontano con la decisione che pure impugnano, non ne contrastano efficacemente il fondamento. La prima ragione addotta dalla CTR per negare l’utilizzabilità in questo giudizio tributario di quanto accertato in sede penale, è che non era stato provato dai ricorrenti il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società.

I contribuenti richiamano nel loro ricorso numerose sentenze della Corte di legittimità che, esclusa la possibilità di trasporre automaticamente gli accertamenti eseguiti in sede penale nel giudizio tributario, stante la differenza delle prove utilizzabili nei due giudizi, affermano comunque la rilevanza di quanto accertato in sede penale con decisione irrevocabile. Nel loro ricorso, però, i contribuenti non dedicano neppure un cenno al passaggio in giudicato della decisione assolutoria e, soprattutto, non evidenziano come lo abbiano tempestivamente provato, limitandosi ad affermare, solo in memoria, che la decisone è divenuta irrevocabile. 4.4.1.

Tanto premesso, come si è visto la decisione della CTR dimostra che i giudici del gravame hanno avuto ben presente la sentenza penale indicata dai ricorrenti, ma non hanno ritenuto di valorizzarne gli accertamenti. Esprimendo il giudizio sul fatto che ad essi compete, comunque, i giudici di merito hanno preso posizione su tutte le questioni dibattute nel giudizio, ed hanno illustrato la loro valutazione, come meglio si vedrà nel prosieguo, seguendo una modalità decisionale che risulta consentita anche in presenza di una decisione penale che risulti provato sia divenuta definitiva.

Il primo motivo di ricorso introdotto dai contribuenti deve pertanto ritenersi inammissibile, e risulta comunque infondato.

5. Mediante il secondo strumento di impugnazione i ricorrenti censurano la violazione di legge in cui ritengono essere incorso il giudice del gravame per non avere adeguatamente esaminato la documentazione prodotta, che nella loro prospettazione risulta invece idonea ad assicurare prova dell’infondatezza dei rilievi mossi dall’Amministrazione finanziaria, anche in considerazione di quanto accertato in sede penale. 5.1. Occorre subito segnalare che pure il secondo motivo di ricorso proposto dai ricorrenti presenta evidenti limiti nella formulazione tecnica, e difetta di specificità.

Già nella premessa del loro ricorso, i contribuenti sostengono che la provvista per il finanziamento della società da parte di Chillotti Rosanna è stata assicurata, “in alcuni casi”, mediante “assegni dei fratelli Sigg. Chillotti Salvatore e Chillotti Raffaele” (ric., p. 4), ma neppure indicano quali importi recassero questi assegni. Inoltre, in presenza di un rilievo che contesta la genericità delle fatture relative alle prestazioni di montaggio delle impalcature, i ricorrenti replicano che “molte fatture indicano la natura della prestazione consistente nel montaggio e smontaggio dei ponteggi ed anche il cantiere presso il quale l’opera è prestata” (ibidem, cfr. anche ric., p. 18), ma anche in questo caso non chiariscono a quali fatture si riferiscono, quali indicazioni esse riportino, quale sia il loro importo. 5.1.1.

I contribuenti, inoltre, argomentano che “l’Ufficio contesta la deduzione di Euro 9.605,21 per tassa smaltimento rifiuti, non ritenendo presenti documenti giustificativi, ma il ricorrente ha prodotto la ricevuta relativa al versamento” (ric., p. 5). Ora, se società e soci intendono evidenziare un vizio di percezione in cui è incorso il giudice dell’appello, il quale non si sarebbe reso conto che un documento era presente in atti, siamo nell’ambito di un vizio revocatorio, che non è consentito far valere in questa sede, fermo restando che i contribuenti non hanno avuto cura di indicare quando il documento sia stato prodotto e dove si trovi allegato nel fascicolo processuale. 5.2.

La CTR, invece, ha spiegato con chiarezza, tra l’altro, che gli assegni con cui i fratelli, non si sa per quale ragione, avrebbero fornito la provvista per i prestiti alla società che sarebbero stati effettuati dalla Chillotti, “non è dimostrata … dalla produzione degli estratti conto bancari; gli assegni prodotti non sono riconciliabili con le schede contabili né risultano versati su conti della società. Sulla ripresa della voce di costo per prestazioni rese da terzi, si deve confermare il primo deciso atteso che è tutt’ora indimostrato che tali fatture siano riferibili a prestazioni effettivamente rese.

Le fatture risultano generiche e difformi da quanto previsto dall’art. 21 comma 2, del DPR 633/72. Non risultano documenti neppure in riferimento ai costi esposti in bilancio per lo smaltimento rifiuti, né con riguardo alle spese per carburanti e lubrificanti atteso che non sono state prodotte le schede carburante. Anche con riguardo ai costi sostenuti per leasing l’ufficio ha correttamente riconosciuto solo quelli relativi agli automezzi per trasporto merci in quanto strumentali all’attività edile ma non quelli relativi al trasporto privato in quanto non inerenti e riferibili all’utilizzo privato da parte dei soci che, come da verifiche all’anagrafe tributaria, non dispongono di automezzi …” (sent.

CTR, p. 3). 5.3. A fronte delle chiare motivazioni esposte dal giudice dell’appello, i ricorrenti propongono solo proprie personali ricostruzioni dei fatti, invocando a fondamento pretese produzioni documentali di cui non hanno cura di riprodurre il contenuto, neppure in sintesi. Anche il secondo motivo di ricorso introdotto dai contribuenti, nella parte in cui lo si può ritenere ammissibile, risulta comunque infondato.

6. In definitiva il ricorso per cassazione proposto da società e soci, per le ragioni esposte, deve essere rigettato. 6.1. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 6.2. Risultano anche integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dalla G.M. Ponteggi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, da Chillotti Rosanna ed Attia El Tabakh Gebril, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quate