Cassation court dismisses tax appeal regarding asset transfer reclassification due to prior annulment of the tax notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the main appeal filed by the Revenue Agency against a Lazio Tax Court decision refusing to reclassify a business transfer. The Agency argued the lower court failed to recognize the transfer as a sale of a business unit, while the taxpayer contended the administrative valuation was flawed. The court dismissed the appeal because the underlying tax notice had already been annulled by a prior ruling in favor of the counterparty, rendering the current litigation moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1306, comma 1, cod. civ.; Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.: When a tax notice affecting multiple solidary obligors is annulled in a separate proceeding, the annulment benefits all obligors, and a subsequent appeal by one obligor regarding the same notice is inadmissible due to the lack of a justiciable interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 14047/2021proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro SORGENIA POWER S.P.A. (P.IVA:03925650966), con sede legale in Milano, alla Via Alessandro Algardi n.4, in persona del dott. Giovanni Chiura (C.F.: CHR GNN 651L06 L219G), quale procuratore speciale, giusta procura ai Avviso liquidazione imposta di registro Riqualificazione come cessione di ramo d’azienda di compravendita di stazione elettrica rogiti del notaio Annalinda Giuliani dell'8 ottobre 2019(rep. n. 11.096, racc. n, 6197), registrato il 9 ottobre 2019, serie IT, n. 12715, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Nicola L. de Renzis Sonnino (C.
F . : DRNNLL67L03D612Z; pec : nicolaleone.derenzissonnino@firenze.pecavvocati.it) e Prof. Laura Castaldi (C.F.: CS TL RA 65C60 D612 I ; pec : lagra.ca staldi @ p ec . i urafirenze .i t) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' A vv. Roberto Luca Lobuono Tajani, sito in Romaalla Via Fabio Massimo n. 107 (indirizzo pec:nicolaleone.derenzissonnino@firenze.pecavvocati.it); -controricorrente - ricorrente incidentale – -avverso la sente nza n. 351 5 /20 20 emessa d a l la CTR Lazio in data 16/11/2020 e non notif icata ; udite le conclusioni oralirassegnate dal P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba , che ha concluso per il rigetto d el ricorso principale , con assorbimento d i quello incidentale; uditii difensor i di entrambe le parti .
Ritenuto infatto 1. La Sorgenia Power s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale con il quale era stata riqualificata come cessione di ramo d’azienda un contratto con cui la contribuente aveva ceduto alla TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. una stazione elettrica costituita da impianti, strutture, apparecchiature, terrenie un elettrodotto.
2. La CTP accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione principale dell’Ufficio ed incidentale della contribuente, la CTR Lazio rigettava entrambi i gravami, affermando che non era pertinente la valorizzazione operata dall’amministrazione finanziaria, ai fini di riqualificare l’atto, dell’oggetto sociale (id est, dell’attività) del cessionario, che difettava la dimostrazione piena, ad opera dell’Agenzia, della capacità dei beni strumentali alienati a costituire un complesso organizzato ed autonomo di fattori produttivi e che mancava, in particolare, la prova che vi fosse stata altresì la cessione dei rapporti di gestione del personale addetto o dei rapporti di debito-credito con clienti, fornitori e banche.
4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La Sorgenia Power s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo. In prossimità dell’udienza pubblica la resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 1362, 1363, 2555 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che si ha cessione di azienda nel caso di trasferimento di un complesso organico unitariamente considerato dotato di una potenzialità produttiva all’esercizio dell’impresa. 1.1.
Preliminarmente, va evidenziato che, in tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (cfr., di recente, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022).
Orbene, nel caso di specie, l’avviso di liquidazione per cui è causa - notificato separatamente ai due coobbligati in solido, Terna e Sorgenia, oltre che al notaio rogante l’atto – è stato medio tempore annullato da questa Corte, con ordinanza del 30 novembre 2023 n. 33437, all’esito del giudizio instaurato dalla coobbligata in solido TERNA nel giudizio contraddistinto dal R.G. n. 14039/2021.
2. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia, in via condizionata, la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di motivare in ordine alle eccezioni, reiterate in sede di appello, di difetto di motivazione dell’atto impugnato e di violazione del contraddittorio. 2.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del ricorso principale.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale non merita accoglimento. La circostanza che l’esito del giudizio è dipeso da un evento sopravvenuto esterno giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezion