Cassation court dismisses tax refund claim for IRAP paid by a commercialist holding public office due to lack of proof for separate organization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against a second-instance decision denying a refund of IRAP taxes paid for public office duties. The taxpayer, a commercialist, argued that his roles as vice-president and mayor were separate from his professional activities, but the lower court found he failed to prove the absence of a unified organizational structure. The supreme court upheld the denial because the burden of proof rests on the taxpayer to demonstrate that the public duties were not performed using the resources of his professional studio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, 3 comma 1 lett. c) d.lgs. 446/1997; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: In cases of IRAP refund requests by self-employed professionals holding public offices, the taxpayer bears the burden of proving the lack of autonomous organization for those specific activities, and the claim is rejected if the professional structure is used for both duties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11427/2023R.G. proposto da: GRIPPA MICHELE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99, presso lo studio dell’avv. Berardino Iacobucci, rappresentato e difeso dall’avv. Ugo Grippa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Taranto n. 2945/29/2022,depositata l’11 novembre 2022; DINIEGO RIMBORSO– IRAP2011 R.G. N.11427/2023 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del13 ottobre 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. In data 8 marzo 2012 Grippa Michele Raffaele richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso di parte dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 20 11 , per l’importo di € 9.229 ,00, limitatamente ai compensi percepiti per le attività di vice- presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop., e di presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo di società di capitali. Con provvedimento prot. n. 2013/9759, notificato il 16 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate comunicava il diniego del rimborso richiesto.
2. Avverso il suddetto provvedimento di diniego il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto la quale, con sentenza n. 2207/03/2015, pronunciata l’11 giugno 2015 e depositata in segreteria il 20 luglio 2015, lo accoglieva, disponendo il rimborso richiesto.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia – sezione staccata di Taranto(nuova denominazione della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Taranto) , con sentenza n. 2945/29/2022, pronunciata il 22 marzo 2022 e depositata in segreteria l’11 novembre 2022, in riforma dell’impugnata sentenza accoglieva l’appello e confermava la legittimità del diniego al rimborso, con compensazione delle spese di lite. R.G. N.11427/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Grippa Michele Raffaele, sulla base di un unico motivo L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in cameradi consiglio del 13 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso principale Grippa Michele Raffaele deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che i compensi percepiti quale vice-presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e quale presidente e componente di collegi sindacali di società dovessero essere considerati ai fini IRAP, in quanto, tenuto conto delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite nel corso dell’attività professionale, tali incarichi erano gestiti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione, pur posseduta, avendo invece egli utilizzato, per tali incarichi, l’organizzazione professionale dell’ente presso il quale svolgeva tali attività.
2. Procedendo quindi all’esame del motivo di ricorso principale, laCorte osserva che lo stesso è infondato. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga R.G. N.11427/2023 Cons. est. Valentino Lenoci sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorchénon sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. 12 settembre 2017, n. 21161;
Cass. 2 marzo 2017, n. 5631; Cass. 5 marzo 2012, n. 3434). Più in particolare, «in tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall'imposizione con riferimento all'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività» (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4576). A tali principi si è pienamente conformata la corte territoriale, la quale ha evidenziato – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - come il contribuente non avesse provato che, per le attività di consigliere e sindaco nei svariati incarichi di consigliere e sindaco, egli non si avvalesse delle strutture, dei dipendenti e dei collaborati del proprio studio professionale, per i quali sosteneva ingenti costi documentati dal mod.
Unico. Non vi è dubbio, peraltro, che, nel caso di specie, l’onere della prova della totale separatezza tra tali attività e quella normalmente svolta dal ricorrente come dottore commercialista mediante la propria struttura R.G. N.11427/2023 Cons. est. Valentino Lenoci professionale fosse a carico dello stesso contribuente, sia perché si deve presumere che il professionista svolga anche tali attività mediante la propria organizzazione professionale, sia perché, trattandosi di istanza di rimborso, per la quale spetta a colui che la presenta provare la sussistenza dei presupposti per il rimborso stesso (cfr.
Cass. 17 maggio 2018, n. 12052; Cass. 18 maggio 2018, n. 12291).
3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.300,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impug