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Ordinanza — n. 2643/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim for military pension, rejecting indeterminate amount objection but upholding statute of limitations bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2643/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a lower court ruling that ordered a refund of overpaid military pension taxes. While the court rejected the argument that the refund request was inadmissible due to an unspecified amount, it upheld the taxpayer's failure to meet the strict deadline for claiming refunds for pre-2005 periods. Consequently, the lower court's decision was quashed regarding the time-barred claims and remanded for a new trial on the remaining valid portion.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR 602/73; Art. 18 D.Lgs 546/92: The statute of limitations for tax refunds expires based on the date of withholding, barring claims even if EU law retroactively invalidates the tax, yet a refund request with identifiable legal basis remains admissible despite unspecified quantum.

Parole chiave

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tax refund statute of limitations military pension Irpef indeterminate amount admissibility decadence tax claims Cassation remand procedure tassa d'esenzione dall'obbligo militare diritti a pensione prestazione dell'assicurazione militare

Disposizioni normative citate

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Art. 38 DPR 602/1973
387/98, l’art. 38 del DPR 602/73 non era da applicarsi, atteso che la infermità del contribuente si era verificata durante il periodo di prestazione del servizio militare”: pertanto, in base alla decisione della Corte cost ituzionale e alla circolare del Min.
Art. 18 D.Lgs 546/1992
c ol primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 18 d.lgs.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546/92, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la C .
Corte Costituzionale n. 387/1998
Ministero delle Finanze Circular n. 16/1989
art. 18 d.lgs. n. 546/92
c ol primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 546/92, ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22371 del 2017
Cass. 16 settembre 2004, n. 18653
Cass. 28 maggio 2009, n. 12567
Sez. un. n. 13676 del 16/06/2014
Cass. n. 21419 del 27/07/2021
Cass. n. 21419 del 27/07/2021)”.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1951/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro CACCIATORE LUIGI ANTONIO, in persona dell’amministratrice di sostegno CAPUTO M ARIA CRISTINA , e lettivamente domiciliat a in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato A. PLACIDI , rapprese n tat a e difes a , per procura in calce al controricorso dagli avvocati ANTONIO CASTELLO (CSTNTN66E05B792W) e ANGELO GALANTE (GLNNGL56H25A669W); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, SEZ.DIST.

LECCE,n. 2955/ 24/ 2017 depositata i l 10/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dalla Consigliera MARIA ENZA LA TORRE . Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di Luigi Antonio Cacciatore del diniego di rimborso della maggiore Irpef asseritamente corrisposta per gli anni dal 1979 al 2008 sulla pensione privilegiata ordinaria militare dell’Arma dei carabinieri, per somme ritenute non imponibili, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente , disponendo il rimborso della somme trattenut e successivamente al 19 luglio 1989. La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo superabile l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di rimborso per indeterminatezza del suo contenuto, potendo l’Ufficio agevolmente ricavare l’entità delle somme asseritamente trattenute indebitamente. Quanto alla violazione del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, “in ragione del pronunziato della Corte costituzionale n. 387/98, l’art. 38 del DPR 602/73 non era da applicarsi, atteso che la infermità del contribuente si era verificata durante il periodo di prestazione del servizio militare”: pertanto, in base alla decisione della Corte cost ituzionale e alla circolare del Min. delle finanze n. 16/1989, indipendentemente dalla presentazione di una istanza di rimborso, va rimborsato quanto indebitamente trattenuto a titolo di Irpef sulla pensione privilegiata corrisposta, unitamente agli interessi legali.

Si costituisce Maria Cristina Caputo quale amministratrice di sostegno di Luigi Antonio Cacciatore, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Considerato che:

1. c ol primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 546/92, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la C . T . R . ritenuto ammissibile il ricorso che non conteneva il quantum chiesto a rimborso, così impedendo la formazione di un provvedimento di silenzio rifiuto assoggettabile a impugnazione e dando vita a un ricorso con oggetto indeterminabile e come tale inammissibile ai sensi della norma invocata.

2. Il motivo è infondato , in quanto l’interpretazione della domanda giudiziale ̀ operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non ̀ censurabile in questa sede quando sia motivato, come nella fattispecie, in maniera congrua e adeguata, avendo riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonch́ del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. 24 luglio 2012, n. 12944;

Cass. 9 settembre 2008, n. 22893). 2.1. Va ribadito che ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado ̀ tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell'atto introduttivo, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, cos̀ come ̀ stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonch́ delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (Cass. n. 22371 del 2017; 16 settembre 2004, n. 18653); 2.2.

Pertanto l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda ̀ validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia per̀ indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese (Cass. 28 maggio 2009, n. 12567); 2.3.Nella fattispecie la C.T. R . ha ritenuto che agevolmente l’Ufficio avrebbe potuto determinare il quantum richiesto in base alla documentazione in suo possesso.

3. Col secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 38 del DPR n.602 del 19 73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione a istanza di rimborso del 13 giugno 2008 per ritenute subite fino al 13 giugno 2004.Deduce l’Agenzia delle entrate che i Giudici di appello hanno violato la norma invocata come costantemente interpretata da questa Corte a sezioni unite (sentenza 16 giugno 2014 n.13676) la quale ha avuto modo di statuire che, in ambito tributario , vige un regime speciale basato sull’istanza di parte da presentare a pena di decadenza dal relativo diritto nel termine previsto dalle singole leggi di imposta e che è escluso che il diritto al rimborso possa decorrere dall’emanazione di circolari o risoluzioni, con la conseguenza che il contribuente avendo azionato la propria istanza di rimborso era decaduto dal diritto al rimborso delle ritenute subite fino al 13 giugno 2004. 3.1.Questo motivo è fondato e va accolto.

Vanno ribaditi i principi di questa Corte secondo cui “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Sez. un. n. 13676 del 16/06/2014;

Cass. n. 21419 del 27/07/2021)”. Ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata laddove non ha ritenuto la parziale decadenza del diritto del contribuente al rimborso secondo i termini previsti dal citato art.38. 4.Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ric o rso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata,in relazione al motivo accolto, con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame, adeguandosi al superiore principio, e regolerà le spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa compos