Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders appellant to pay costs despite tax authority's non-adhesion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Gema Trade SRL against a tax authority decision regarding fraudulent VAT deductions. The appellant withdrew the cassation appeal on September 5, 2019, citing adherence to a tax rollover scheme, while the tax authority refused to accept the withdrawal and requested cost compensation. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings without needing the authority's acceptance, but since the authority did not formally adhere to the withdrawal, the appellant remains liable for the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 6 d.l. n. 193/2016: A withdrawal from cassation produces the extinction of the proceedings without the opposing party's acceptance, yet the withdrawing party remains liable for costs if the opponent does not formally adhere to the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12351/2017 R.G. proposto da : GEMA TRADE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO 42, presso lo studio GNOSIS FORENSE SRL, con l’avvocato DI FIORE Michele, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.795/2017 depositata i l 27/02/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: GEMA TRADE S.R.L. era attinta dagli avvisi di accertamento nn. T9B03NH00612/2013 per l’a.i. 2008 e T9B03NH00613/2013 per l’a.i. 2009 aventi ad oggetto il recupero dell’IVA indebitamente detratta ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 relativamente a fatture emesse da AC Distribuzione di Cogo Alberto e da Delta s.r.l., essendo emersa la soggettiva fittizietà delle stesse, giusta segnalazione della DRE Veneto-Ufficio Antifrode addì 16.11.2011 ed analisi delle risposte ai questionari inviati ai clienti finali di AC Distruzione e Delta, tra cui Gema, attestanti che le transazioni avvenivano con tale MANZOLLI Edoardo, soggetto diverso dalle imprese fornitrici.
Gema impugnava gli avvisi e la CTP di Milano, con sentenza n. 6172/18/15 depositata il 7.7.2015, rigettava i ricorsi riuniti. Gema proponeva appello innanzi alla CTR della Lombardia, che lo rigettava con la sentenza in epigrafe. Gema propone ricorso per cassazione con cinque motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. Considerato che: Con atto datato 5.9.2019 e sottoscritto da “Rosa Lettera r.l. p.t. [di] Gema Trade srl” e dall’Avv. Michele di Fiore, “la parte, in persona del suo legale rapp.nte p.t. sig.ra Rosa Lettera, come sopra rappresentata e difesa, rinuncia al ricorso per cassazione”, allegando di aver “aderito alla rottamazione ex art. 6 d.l. n. 193/2016)”, instando per la compensazione delle spese e compiegando, in particolare, prova della notifica telematica all’Agenzia presso l’indirizzo di posta elettrica certificata dell’Avvocatura Generale dello Stato.
L’atto di rinuncia al ricorso è rituale. Esso, infatti, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., reca la sottoscrizione sia della parte personalmente che del suo difensore (interveniente in atto, nonostante la rinuncia al mandato addì 6.2.2018, spendendo i poteri di cui all’art. 85 cod. proc. civ.) e consta essere stato da quest’ultimo notificato all’Agenzia a mezzo di posta elettronica certificata, con regolari ricevute di accettazione e di consegna. La regolarità della ricevuta di consegna, per la certezza che tecnicamente imprime all’avvenuto recapito nelle caselle di posta elettronica dei destinatari, tiene luogo del “visto” di cui all’ultimo comma del ridetto articolo.
La rinuncia – alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte –produce l'estinzione del processo anche in as sen - za di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, co- munque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese [cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723 - 01)]. Resta da decidere in ordine, giust’appunto, alle spese.
Invero, a fronte della richiesta di compensazione delle spese formulate dalla ricorrente nell’atto di rinuncia, l’Agenzia delle entra- te, che ha nel controricorso instato per la liquidazione delle stesse, non consta aver aderito alla rinuncia, con gli effetti che ne sarebbero conseguiti a termini dell’ultimo comma dell’art. 390 cod. proc. civ. Nondimeno, la ricorrente evidenzia una circostanza idonea ad essere positivamente valutata in suo favore nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dal secondo comma del medesimo articolo [cfr.
Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020 (Rv. 657640-01)], riguardante l’adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016. P.Q