Cassation court orders inquiry into tax debt definition before dismissing appeal on registration requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an interlocutory order to suspend the appeal against a tax court decision regarding registration fees. The appellant argued that local authorities were not state administrations, while the respondents claimed the tax debt was extinguished through a simplified payment plan. The court decided to defer the ruling and request information from the tax agency to verify if the debt definition was completed before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59; d.l. n. 193 del 2016, art. 6: The court must verify the completion of a simplified tax debt definition before ruling on the applicability of registration fees for judgments.
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nciato la seguente ORDINANZA Interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 28474/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro Leonetti Elisabetta, in proprio e quale procuratrice generale di Leonetti Raffaele, Leonetti Maria Donata, Leonetti Giampaolo, Leonetti Eugenio, Leonetti Maria Grazia, Leonetti Maria Piera, Leonetti Maria Gloria, Leonetti Maria Cristina, nonché Leonetti di Santojanni Marco, Matarazzo di Licosa Anna e Leonetti di Santojanni Tommaso, quali eredi di Leonetti Giuseppe, tutti con domicilio eletto in Roma, via del Gesù n. 62, presso lo studio dell’avvocato Lodovico Visone, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Tozzi e Lucia di Caprio, gli ultimi due dal solo avvocato Silvano Tozzi;
–controricorrenti – avverso la sentenza n. 3849/48/15, depositata il 27 aprile 2015, della Commissione tributaria regionaledella Campania; Registro Invim Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 settembre 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. – con sentenza n. 3849/48/15, depositata il 27 aprile 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. 2010/020/SC/000000343/0/001) dell’imposta di registro dovuta dai contribuenti (per € 81.440,00) in relazione alla registrazione di sentenza civile (n. 343/10) emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V.
Sezione di Marcianise; 1.1 – nel confermare la ratio decidendi della sentenza impugnata, il giudice del gravame ha rilevato, in via assorbente, che, nella fattispecie, ricorreva il presupposto della registrazione a debito della sentenza, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, comma 1, lett. a), in quanto si trattava di giudizio proposto nei confronti di un’amministrazione dello Stato e, a detti fini, non diversamente rilevando la «veste processuale» assunta in giudizio da detta amministrazione; 2. - l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -Leonetti Elisabetta, in proprio e quale procuratrice generale di Leonetti Raffaele, Leonetti Maria Donata, Leonetti Giampaolo, Leonetti Eugenio, Leonetti Maria Grazia, Leonetti Maria Piera, Leonetti Maria Gloria, Leonetti Maria Cristina, nonché Leonetti di Santojanni Marco, Matarazzo di Licosa Anna e Leonetti di Santojanni Tommaso, quali eredi di Leonetti Giuseppe, resistono con controricorso, ed hanno depositato memoria.
Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame ha ritenuto sussistente il presupposto della registrazione a debito della sentenza, venendo, difatti, in considerazione un giudizio civile introdotto nei confronti del Comune di Marcianise, della Regione Campania e della Interporto Sud Europa S.p.a., così che la posizione del Comune e della Regione non poteva essere equiparata a quella delle «amministrazioni dello Stato» [art. 59, lett. a), cit.], così come reso esplicito dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, comma 1, lett. q), e dalla stessa giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di tassa sulle concessioni governative; 2. - in via pregiudiziale va rilevato che i controricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, da parte del condebitore solidale Interporto Sud Europa S.p.a. - in allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta la documentazione relativa alla comunicazione dell’agente della riscossione rimessa in esito all’istanza di definizione agevolata; - dalla prodotta documentazione, non è dato desumere, però, se, ed in quali termini, la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo si sia perfezionata col pagamento delle previste rate e se la stessa istanza di definizione - che ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. 02820130033047972000) laddove il giudizio in cognizione ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n. 2010/020/SC/000000343/0/001) - sia riferibile (anche) all’avviso di liquidazione che è in contestazione tra le parti; - v’è, pertanto, necessità di acquisire informazioni dall’Agenzia delle Entrate in ordine al perfezionamento della definizione agevolata dei tributi in contestazione, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art.
6.
P.Q.M.
La Corte, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, dispone acquisirsi informazioni dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla definizione agevolata dell’avviso di liquidazione in contestazione, e rinvia